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Sentenza — n. 19185/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals regarding the finality of criminal liability versus sentencing regime determination in mafia association cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by four defendants challenging the finality of their criminal liability for mafia association. The lower court incorrectly argued that the date of the crime's completion remained uncertain due to a prior cassation ruling, but the Supreme Court clarified that liability was definitively established. Consequently, the Court held that the retrial judge must only recalculate the sentence based on the most favorable law applicable to the period of criminal activity, which ended in 2012.

Regesto Legislator

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Art. 303, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: When a cassation judgment annuls an appeal decision solely regarding the date of cessation of a crime's consummation and remands the case for sentencing recalculation, the criminal liability remains definitively established, preventing the retrial judge from re-examining the existence of the crime.

Parole chiave

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mafia association liability finality of criminal responsibility sentencing regime determination retrial judge powers double conformity principle most favorable law application procedural finality capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Con tre distinti ricorsi, dal contenuto sovrapponibile, il difensore di Giuseppe Del Piano e Giuseppe Giordano e quello di Salvatore Petrone hanno lamentato la violazione "della legge penale", con riferimento all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., nonché la carenza e illogicità della motivazione.
Art. 616, cod. proc. pen.
Al rigetto delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 416-bis, quarto e sesto comma, cod. pen.
del Tribunale di Napoli per il reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, aggravato ex art. 416-bis, quarto e sesto comma, cod.
Legge n. 125 del 2008
Legge n. 69 del 2015
125 del 2008 e non quello previsto dalla legge n. 69 del 2015" (pag.
art. 416-bis c.p
pen., con sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione "limitatamente alla data di cessazione della consumazione del delitto di cui all'art. 416-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 28984 del 28/5/2013, Abbatiello
272260; Sez. 6, n. 28984 del 28/5/2013, Abbatiello, Rv.
Sez. 6, n. 4971 del 15/01/2009, Mancuso
Sez. 6, n. 4971 del 15/01/2009, Mancuso, Rv.
Sez. 4, n. 17037 del 14/02/2008, Alviano
242915; Sez. 4, n. 17037 del 14/02/2008, Alviano, Rv.
Sez. 1, n. 7785 del 24/01/2008, Bellantonio
239609; Sez. 1, n. 7785 del 24/01/2008, Bellantonio, Rv.
Sez. 1, n. 49341 del 19 settembre 2023
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. DEL PIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 11/07/1956 2. GIORDANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 31/05/1975 3. COSTA GENNARO nato a NAPOLI il 27/12/1967 4. PETRONE SALVATORE nato a NAPOLI il 08/04/1979 avverso l'ordinanza del 26/01/2024 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori avv. Beatrice Salegna (per Del Piano e Giordano) e avv.

Antonio Abet (per Costa), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2024 il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, rigettava gli appelli proposti nell'interesse di Giuseppe Del Piano, Giuseppe Giordano, Gennaro Costa e Salvatore Petrone contro l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva respinto l'istanza con la quale i difensori avevano chiesto la declaratoria di inefficacia, per decorrenza del termine massimo ex artt. 303, comma 1, lett. c), e 304, comma 6, cod. proc. pen., della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti degli stessi indagati con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 26 giugno 2019.

Gli imputati, ad esito del giudizio abbreviato, sono stati condannati dal G.u.p. del Tribunale di Napoli per il reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, aggravato ex art. 416-bis, quarto e sesto comma, cod. pen., con sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione "limitatamente alla data di cessazione della consumazione del delitto di cui all'art. 416-bis c.p. ed alla relativa pena".

2. Hanno proposto ricorso Giuseppe Del Piano, Giuseppe Giordano, Gennaro Costa e Salvatore Petrone, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.

3. Con tre distinti ricorsi, dal contenuto sovrapponibile, il difensore di Giuseppe Del Piano e Giuseppe Giordano e quello di Salvatore Petrone hanno lamentato la violazione "della legge penale", con riferimento all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., nonché la carenza e illogicità della motivazione. Erroneamente il Tribunale ha considerato quale elemento esterno al reato quello del tempus commissi delicti, in ordine al quale non vi è stato un accertamento definitivo, stante l'annullamento della sentenza di appello da parte di quella di legittimità, che non ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Il giudice del rinvio dovrà "stabilire non solo l'esatto periodo di commissione del reato ma valutare se anche le condotte pregresse si inseriscano in un contesto criminoso del tipo contestato". Il termine rilevante nel caso di specie, pertanto, è quello previsto dall'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., decorso il 25 novembre 2023.

4. Il ricorso presentato nell'interesse di Gennaro Costa denuncia la inosservanza della legge processuale, in relazione agli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen., nonché la illogicità e carenza della motivazione in ordine alla maturazione dei termini di custodia cautelare. L'annullamento operato dalla Corte di cassazione non attiene alla semplice rideterminazione della pena, ma al tempus commissi delicti e quindi alla corretta valutazione dei profili di responsabilità del ricorrente rispetto alla normativa vigente all'epoca dei fatti. Ciò, peraltro, con ricadute evidenti sulla concreta applicabilità degli aumenti per la recidiva, sulla corretta individuazione del reato principale e sulla eventuale applicazione della disciplina della continuazione "esterna", considerata la retrodatazione della condotta all'anno 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno rigettati perché proposti con un motivo infondato.

2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui sia stata pronunciata doppia sentenza conforme sulla responsabilità, non annullata sul punto in sede di legittimità, sono applicabili soltanto i termini di durata complessiva della custodia cautelare previsti dagli artt. 303, comma 4, e 304 comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4049 del 09/01/2019, Cippone, Rv. 275313, in motivazione; Sez. 6, n. 1735 del 07/11/2018, dep. 2019, Palazzolo, Ì'13 Rv. 274941; Sez. 2, n. 45095 del 04/07/2017, Assinnata, Rv. 272260; Sez. 6, n. 28984 del 28/5/2013, Abbatiello, Rv. 255858, in motivazione;

Sez. 6, n. 4971 del 15/01/2009, Mancuso, Rv. 242915; Sez. 4, n. 17037 del 14/02/2008, Alviano, Rv. 239609; Sez. 1, n. 7785 del 24/01/2008, Bellantonio, Rv. 239235). Nel caso di specie, dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza n. 49341 emessa dalla Prima Sezione di questa Corte il 19 settembre 2023 risulta chiaramente che il giudice del rinvio dovrà procedere unicamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i quattro ricorrenti, essendosi definitivamente accertata la loro partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

Nella suddetta sentenza, quanto alla posizione di Costa, si legge che, "tenuto conto delle emergenze probatorie richiamate, la Corte territoriale avrebbe dovuto quantificare il trattamento sanzionatorio applicato a Costa tenuto conto che gli elementi probatori acquisiti nei suoi confronti non si protraevano oltre il 2012, imponendo conseguentemente di applicare al ricorrente il più favorevole regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008 e non quello previsto dalla legge n. 69 del 2015" (pag. 179). Alla medesima conclusione, in termini sovrapponibili, la suddetta sentenza è pervenuta in ordine alle posizioni di Del Piano (pag. 208), Petrone (pag. 242) e Giordano (pag. 266).Il giudice di legittimità ha chiaramente affermato che, sulla base della già compiuta ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello, la partecipazione dei quattro imputati al sodalizio mafioso non si era protratta oltre l'anno 2012 e che per gli stessi la permanenza del reato era cessata in tale anno, con la conseguenza che andrà loro applicato il più favorevole regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 125 del 2008.

Pertanto, l'accertamento in ordine alla responsabilità degli imputati per il reato associativo - come correttamente affermato nella ordinanza impugnata - è divenuto definitivo e non potrà più essere messo in discussione nel giudizio di rinvio. In questo senso va letto il pur chiaro dispositivo della sentenza, là dove l'annullamento della sentenza di appello, per i quattro imputati, è stato disposto "limitatamente alla data di cessazione della consumazione del delitto di cui all'art. 416-bis c.p. ed alla relativa pena": la Suprema Corte ha accertato che per essi la permanenza del reato è cessata non oltre il 2012 e conseguentemente ha demandato al giudice del rinvio la rideterminazione della pena.

Ne consegue che si è in presenza di una "doppia conforme", avendo entrambi i giudici affermato la responsabilità dei quattro imputati per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, aggravata ex art. 416-bis, quarto e sesto comma, cod. pen., incidendo la diversa individuazione della data di cessazione della permanenza solo sul trattamento sanzionatorio (in esso eventualmente compresi - riguardo alla posizione di Costa - i conseguenti profili indicati nel ricorso).

3. Al rigetto delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempime