Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds in preventive security proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted under the law governing preventive security measures. The appellant challenged the lower court's decision based on alleged contradictions and illogical reasoning regarding evidence, rather than a total lack of motivation. The court ruled that since the appellate court had thoroughly addressed and refuted the specific arguments, the case did not meet the strict threshold for a cassation review on motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011; Art. 616 c.p.p.: In preventive security proceedings, a cassation appeal is admissible only for violation of law, specifically limited to cases where the motivation is nonexistent or merely apparent, excluding appeals based on contradictions or illogical reasoning that have been substantively addressed by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERSI ANDREA nato a SIENA il 17/03/1957 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto del 4 ottobre 2023 (erroneamente intestato quale ordinanza) la Corte di appello di Firenze, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di Andrea Marsi, confermava il decreto con il quale il Tribunale di Firenze gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, accompagnata da alcune prescrizioni, per la durata di un anno, avendone verificato la pericolosità specifica, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. i- ter), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.i 2. Ha proposto ricorso Andrea Marsi, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento del decreto in ragione di due motivi. 2.1. "Vizio previsto dall'art. 606, lett. e) , c.p.p. per omessa motivazione e valutazione del documento riportante il verbale di interrogatorio dinanzi al Gip di Siena del 12 luglio 2022 e conseguente contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione". 2.2. "Contraddittorietà ed illogicità della motivazione per non avere considerato i vari episodi attribuiti al Mersi nella loro successione temporale e per avere automaticamente collegato gli stessi in modo tale da farli assumere come precisi elementi di prova a dimostrazione della attualità del giudizio di pericolosità".
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.
4. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011, con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 106 del 15 aprile 2015). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, con il ricorso può essere denunciato soltanto il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (Sez.
U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Nel caso di specie il ricorrente ha espressamente censurato il vizio della motivazione del decreto impugnato, ritenuta contraddittoria e illogica. La Corte territoriale ha svolto ampie argomentazioni con le quali ha disatteso specificamente i motivi di appello, cosicché, evidentemente, si è al di fuori del caso di motivazione apparente o inesistente.
5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di€ 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell