Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19183/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late filed; appeal judgment served within 60 days, shortening appeal period to 45 days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed one day after the statutory deadline. The appellant's defense argued for a contradiction in the lower court's reasoning regarding intent, but the primary ground for dismissal was procedural timeliness. The court determined that because the appeal judgment was served within 60 days, the appeal period was legally shortened to 45 days, expiring on January 24, 2024, rendering the January 25 filing untimely.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 585 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The appeal period for a cassation complaint against a judgment of conviction is calculated from the date the judgment is served; if service occurs within 60 days of the judgment date, the period is reduced to 45 days, and late filing results in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal timeliness service of judgment period reduced appeal deadline inadmissible late filing criminal procedure code prova del dolo perseguimento penale per truffa dolo determinante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Infatti, la sentenza di appello è stata pronunciata in data 10 ottobre 2023, con termine per il deposito della motivazione entro giorni 60; tale deposito è avvenuto nel termine indicato (28 novembre 2023), per cui, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.
Art. 585 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Infatti, la sentenza di appello è stata pronunciata in data 10 ottobre 2023, con termine per il deposito della motivazione entro giorni 60; tale deposito è avvenuto nel termine indicato (28 novembre 2023), per cui, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 544 comma 3 cod.proc.pen
(che richiama l'art. 544 comma 3 cod.proc.pen.), il termine era di quarantacinque giorni, che decorreva, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELVIANI GIANCARLO nato a POMPEI il 04/11/1979 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 ottobre 2023, confermava la sentenza di condanna di Elviani Giancarlo per il reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Elviani, eccependo che il decreto di citazione a giudizio per l'appello era diretto a soggetto diverso dall'appallante 1.2 II difensore lamenta la contraddittorietà della motivazione con riferimento all'elemento del dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. 1.1. Infatti, la sentenza di appello è stata pronunciata in data 10 ottobre 2023, con termine per il deposito della motivazione entro giorni 60; tale deposito è avvenuto nel termine indicato (28 novembre 2023), per cui, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen. (che richiama l'art. 544 comma 3 cod.proc.pen.), il termine era di quarantacinque giorni, che decorreva, ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett. c) "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza...", e quindi dal 10 dicembre 2023. Ciò premesso, il termine per impugnare scadeva il 24 gennaio 2024, per cui è da considerare tardivo il ricorso depositato soltanto in data 25 gennaio 2024.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de