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Ordinanza — n. 19182/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late due to incorrect calculation of appeal period under Art. 585 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19182/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late. The appellant submitted the request on February 26, 2024, but the appeal period for the Bologna Court of Appeal's December 2023 judgment expired on February 24, 2024. The court determined the delay based on the statutory 45-day window following the irrevocability of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal must be lodged within the strict statutory period following the irrevocability of the judgment, and any filing after this deadline renders the request inadmissible regardless of the appellant's calculation errors.

Parole chiave

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statute of limitations appeal period inadmissible appeal Cassation procedure irrevocability date tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYUBKHADAR ABDURAHMAN nato il 11/05/1994 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di AYUBKHADAR ABDURAHMAN, Ritenuto che l'impugnazione deve ritenersi tardiva perché proposta il 26 febbraio 2024; che infatti la sentenza della corte di appello risulta pronunciata 1'11 dicembre 2023 con termine per il deposito pari a 30 giorni scadente il successivo 10 gennaio 2024; che dal 10 gennaio decorrevano i 45 giorni per l'impugnazione ex art. 585 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen. la cui scadenza deve essere individuata nel successivo 24 febbraio u.s.; che pertanto il ricorso per cassazione depositato il 26 febbraio deve ritenersi tardivo come risultante anche dall'annotazione di irrevocabilità della pronuncia impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore Ig azio Pardo m P La Presidente Giovanna e..r9 DEPOSITATO IN CANCELLARPA SECONDA SEZIONE PENALE15 MAG. 2024 IL FUNZIONARIO GI