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Ordinanza — n. 19181/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19181/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19181/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 3120/24 la Sesta Sezione della Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Martin Marinkovic avverso la sentenza del 16 marzo 2022 con la quale la Corte di appello di Milano ne aveva disposto la consegna all'autorità giudiziaria austriaca, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Innsbruck, convalidato dal Tribunale, per più delitti (rapine aggravate, furto, truffa aggravata, frode informatica e cessione a terzi di denaro t contraffatto), commessi in Italia tra il 2020 e il 2022 e a Liegi nel gennaio dell'anno 2023.

Regesto Legislator

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art. 122 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19181/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Martin Marinkovic, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis del codice di rito lamentando un "errore di fatto" commesso nella suddetta pronuncia della Sesta Sezione.

Parole chiave

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documenti mancanti difetto formale di procedura carenza di legittimazione procedimento in contumacia difetto di motivazione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 122 cod. proc. pen
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.) latamente assimilabile - per i possibili effetti rescindenti e rescissori - all'istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen., una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art.
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Testo completo

DINANZA Giovanna VERGA Presidente N. SEZ. Piero MESSINI D'AGOSTINI rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 9151/2024 Andrea PELLEGRINO Consigliere Ignazio PARDO Consigliere Giuseppe COSCIONI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC MARTIN nato in AUSTRIA il 11/02/1986 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 3120/24 la Sesta Sezione della Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Martin Marinkovic avverso la sentenza del 16 marzo 2022 con la quale la Corte di appello di Milano ne aveva disposto la consegna all'autorità giudiziaria austriaca, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Innsbruck, convalidato dal Tribunale, per più delitti (rapine aggravate, furto, truffa aggravata, frode informatica e cessione a terzi di denaro t contraffatto), commessi in Italia tra il 2020 e il 2022 e a Liegi nel gennaio dell'anno 2023.

2. Martin Marinkovic, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis del codice di rito lamentando un "errore di fatto" commesso nella suddetta pronuncia della Sesta Sezione.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un difensore privo di procura speciale. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria» (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048). Hanno evidenziato le Sezioni Unite che la particolarità del ricorso straordinario «rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art.633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile - per i possibili effetti rescindenti e rescissori - all'istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen., una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l'atto impugnatorio diretto alla correzione di un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità (cfr:

Sez. 4, n. 34923 del 27/06/2002, Abanto, Rv. 222917; Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, Lodigiani, Rv. 227694; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, Tempesta, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246). Di conseguenza deve essere riaffermato il principio di diritto secondo cui "è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria"».

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend