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Ordinanza — n. 19180/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of statutory acquittal grounds in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19180/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure during the appellate stage. The appellant had previously renounced all appeal motives except for the sentencing quantification, thereby forfeiting the right to challenge the lack of examination of statutory acquittal causes. Consequently, the court ruled that the appellate judgment's limited scope precludes cassation review of waived issues, resulting in the dismissal of the petition and an order to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: When an accused waives appeal motives regarding statutory acquittal grounds, the cassation appeal is inadmissible for those specific reasons as the appellate judgment's devolutive effect restricts review to non-waived issues.

Parole chiave

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waiver of appeal motives statutory acquittal grounds plea agreement in appeal inadmissible cassation appeal procedural waiver effect motivi di cassazione commisurazione della pena per rapina rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Sraichina Marouane, è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, il mancato esame delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Massimiliano D'Alessio, di fiducia avverso la sentenza in data 22/01/2024 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Sraichina Marouane, è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, il mancato esame delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853
273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755
272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755), in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sraichina Marouane, nato in Marocco il 26/07/1993 rappresentato ed assistito dall'avv. Massimiliano D'Alessio, di fiducia avverso la sentenza in data 22/01/2024 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 22/01/2024, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 21/06/2023, appellata da Sraichina Marouane, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai motivi di appello diversi dalla quantificazione della pena, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al reato di rapina aggravata in concorso.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Sraichina Marouane, è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, il mancato esame delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755), in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in