Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain verdict lacking specific Art. 129 grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a plea bargain verdict without alleging a violation of law regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the trial judge failed to explicitly evaluate the conditions for acquittal under Article 129, yet the lower court had already granted the plea deal with a suspended sentence. The Supreme Court ruled that such a negative assessment requires specific reasoning only when concrete elements suggest non-punishment grounds exist; otherwise, a general statement verifying the legal check suffices. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A plea bargain verdict is inadmissible for cassation if it lacks specific reasoning on Article 129 grounds unless the case file reveals concrete elements suggesting non-punishment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ragusa Vincenzo, nato a Palermo il 02/10/2003 rappresentato ed assistito dall'avv. Fabio Falcone, di fiducia avverso la sentenza in data 15/02/2024 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 15/02/2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a Vincenzo Ragusa la pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.800 di multa, con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Vincenzo Ragusa, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in merito alla mancata emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. //1 3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso