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Ordinanza — n. 19178/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and insufficient motivation in plea bargain sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19178/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Paolo Rave inadmissible, rejecting his complaints regarding the sentencing order. The lower court's judgment relied on a plea bargain agreement where the defendant admitted responsibility, necessitating only a concise motivation for the positive aspects of the case. The Court ruled that the appellant's arguments were too generic and failed to challenge the specific legal reasoning provided by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 444, Art. 129, Art. 27 comma 3 Cost.; When a judge accepts a plea bargain, the motivation must be concise and essential, as the defendant has no interest in demanding further analysis of the implicit acceptance of responsibility.

Parole chiave

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plea bargain sentencing insufficient motivation generic appeal grounds admissibility of cassation implicit responsibility admission commisurazione della pena per rapina reato di pirateria della strada recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara applicava a Paolo Rave la complessiva pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di tentata rapina aggravata.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 27 comma 3 Cost.
c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3 Cost.;
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Carlo Di Mascio, di fiducia avverso la sentenza in data 07/11/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara applicava a Paolo Rave la complessiva pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di tentata rapina aggravata.
art. 27, comma 3 Cost
c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3 Cost.;
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto
Sez. 1, n. 4951 del 31/10/1994, Padilla Chavez
Cass. Sez. 6, n. 1109 del 11/07/1990, Antonacci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Rave Paolo, nato a Ortona il 30/07/1980 rappresentato ed assistito dall'avv. Carlo Di Mascio, di fiducia avverso la sentenza in data 07/11/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara applicava a Paolo Rave la complessiva pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di tentata rapina aggravata.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Paolo Rave, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La motivazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. si esaurisce in una duplice delibazione, una positiva e l'altra negativa. Positiva, quanto all'accertamento:

a) della sussistenza dell'accordo tra le parti sull'applicazione di una determinata pena;

b) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, nonché dell'applicazione o della comparazione delle eventuali circostanze;

c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3 Cost.;

d) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata al riconoscimento del beneficio. Negativa, quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive devono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, l'obbligo della motivazione, per la natura stessa della delibazione, sussiste soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi; in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129.

Invero, l'accertamento della responsabilità, proprio perché solo implicito, non deve essere espressamente motivato essendo estraneo alla sentenza di patteggiamento che si fonda su un accordo delle parti su tutti gli elementi relativi al reato e alla pena nonché su una sostanziale ammissione di responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135). Di conseguenza, si è affermato in giurisprudenza che, quando il giudice accetta integralmente la proposta delle parti dopo aver valutato la presenza delle condizioni previste dalla legge per la pronuncia della sentenza di patteggiamento, la motivazione dev'essere necessariamente sintetica ed essenziale, non avendo l'imputato interesse a lamentarsi di siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica posto che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile (Sez. 1, n. 4951 del 31/10/1994;

Padilla Chavez, Rv. 199800). Pertanto, con specifico riferimento alla nullità della sentenza per difetto di motivazione si è statuito che non può essere denunciata per vizio di motivazione la sentenza che, sia pur sinteticamente, ma compiutamente e comunque con adeguatezza, palesa che il giudice abbia preso in esame i fatti salienti evidenziati dagli atti ed abbia indicato le ragioni essenziali del convincimento al quale il medesimo è pervenuto in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti stessi e alla congruità della pena applicabile (Cass.

Sez. 6, n. 1109 del 11/07/1990, dep. 1991, Antonacci, Rv. 186280). La motivazione della sentenza qui ricorsa è pienamente conforme ai sunnominati criteri; di contro, l'impugnazione proposta si rivela del tutto generica e, come tale, inammissibile.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm