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Ordinanza — n. 19177/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally submitted the petition without a qualified lawyer's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19177/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition without a qualified lawyer's signature. Although the appellant's lawyer attested to the authenticity of the signature, the court found no evidence that the lawyer adopted the substantive arguments presented. Consequently, the appeal was rejected under procedural rules requiring personal submissions to be signed by registered defense counsel.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. di rito: A cassation appeal cannot be personally proposed by the party and must be signed by a defense lawyer registered with the Cassation Court, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal submission requirement defense lawyer signature procedural defect qualified counsel mandate motivi di cassazione ricorso di annullamento cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Art. 613, comma 1, del codice di rito
pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 22 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini
Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed
Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, Rv.
Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa
274221; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa, Rv.
Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T.
266575; Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv.
Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu
251246; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRINO ANNA nata a NAPOLI il 18/01/1992 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 22 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta ad Anna Carrino, condannata per due reati di ricettazione, in un anno e otto mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione.3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Il ricorso in esame è sottoscritto dall'imputata personalmente e in calce vi è la semplice attestazione dell'autenticità della firma della ricorrente da parte del difensore senza alcuna clausola da cui possa desumersi la volontà del difensore di fare propri i motivi di impugnazione articolati da Anna Carrino, in presenza della quale soltanto il ricorso potrebbe essere ritenuto ammissibile, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695;

Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, Rv. 274221; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa, Rv. 266575; Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv. 251246; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv. 248449).

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.