Cassation court dismisses appeals against sentencing reduction as inadmissible due to non-allowed grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a sentencing reduction inadmissible. The defense argued for a different legal qualification of the facts, but the court ruled that such arguments do not fall within the permissible grounds for challenging a sentence under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences rendered under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are admissible only for specific grounds regarding the formation of the party's will, prosecutor's consent, or divergent content of the ruling, excluding general complaints about sentencing or omitted mitigating circumstances.
Parole chiave
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INANZA Giovanna VERGA Presidente N. SEZ. Piero MESSINI D'AGOSTINI rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 8158/2024 Andrea PELLEGRINO Consigliere Ignazio PARDO Consigliere Giuseppe COSCIONI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LIGUORI LUIGI nato a NAPOLI il 07/02/1971 MANNA SALVATORE nato a SANT'ANTIMO il 14/11/1967 TROISE LUIGI nato a NAPOLI il 06/10/1979 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 15 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a Luigi Liguori, Salvatore Manna e Luigi Troise, condannati per il reato di ricettazione in concorso, in due anni e tre mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa ciascuno./(1 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio motivazionale. Sostiene la difesa che nel caso di specie sarebbe errata la qualificazione giuridica del fatto, "attesa la configurabilità dell'autonoma ipotesi delittuosa prevista dall'art. 648 cpv c.p.".
3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) - alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti al diniego di attenuanti e alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v., ad es., Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619; Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). La difesa, peraltro, ha richiamato il disposto dell'art. "648 cpv c.p.", relativo a una circostanza aggravante. Il riferimento va inteso, evidentemente, al quarto comma dello stesso articolo, che prevede una diversa pena nel caso il fatto sia di particolare tenuità. Non si tratta, però, di "un'autonoma ipotesi delittuosa" bensì di una circostanza attenuante, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte in una assai risalente pronuncia (Sez.
U, n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo, Rv. 202003; di recente v. Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186).
4. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am