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Ordinanza — n. 19175/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible due to withdrawal, ordering costs and fine against the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19175/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Lorenzo Pacifico inadmissible following his lawyer's formal withdrawal on March 22, 2024. Although the appellant had initially challenged a first-instance judgment for alleged violation of law regarding potential acquittal grounds, the withdrawal rendered the legal challenge procedurally impossible. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under the relevant procedural code and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine of one thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The withdrawal of an appeal by the defender renders the legal challenge inadmissible, triggering a condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine for the fault in determining the inadmissibility.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of recourse procedural costs criminal procedure code fine for fault defense attorney withdrawal court of cassation rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) del codice di rito
La rituale rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 del codice di rito
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 9 novembre 2023, il G.i.p del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIFICO LORENZO nato a SULMONA il 02/04/1989 avverso la sentenza del 29/06/2023 del G.I.P. TRIBUNALE DI PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 novembre 2023, il G.i.p del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Lorenzo Pacifico la pena concordata dalle parti (tre anni e dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa) per il reato di rapina aggravata in concorso e per altri reati satellite, uniti dal vincolo della continuazione.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge, non avendo il Tribunale valutato se sussistessero cause di proscioglimento che avrebbero imposto l'assoluzione del ricorrente, ai sensi dell'art. 129 del codice di rito.

3. In data 22 marzo 2024 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione.

4. La rituale rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito.

5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così decis