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Sentenza — n. 19168/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19168/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19168/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMI MICHELE VINCENZO nato a BARI il 16/08/2002 avverso l'ordinanza del 23/10/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. RENATO D'ERASMO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso; RITENUTO IN FATI-0 1. Il difensore di Michele Vincenzo Guglielmi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Guglielmi, indagato per rapina pluriaggravata consumata e tentata (ed altri reati) ai danni di Falco Vincenzo e Falco Roberto: secondo il capo di incolpazione, Guglielmi, dopo aver dato appuntamento a Falco Roberto e Falco Vincenzo nei pressi di un esercizio commerciale "Giallo Oro" per l'acquisto di un orologio Rolex di proprietà di Falco Roberto, li aveva attirati in luogo isolato situato al termine di una discesa ove la strada era chiusa per cui Falco Vincenzo, sceso dall'autovettura con la quale i due si erano recati all'appuntamento, era stato colpito da due colpi di pistola da Guglielmi e, una volta caduto a terra, gli erano stati strappati da Guglielmi una catenina d'oro, mentre Falco Roberto aveva eseguito una repentina inversione di marcia con l'autovettura, con la quale si era recato dai carabinieri, dove aveva consegnato l'orologio Rolex nella sua disponibilità. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che con memoria difensiva del 19 ottobre 2023 era stato chiesto alla Procura della Repubblica ed al giudice per le indagini preliminari di poter visionare ed eventualmente estrarre copia dei file video richiamati nell'ordinanza cautelare, ma la richiesta non era stata esaudita da nessuno dei due uffici; la nullità conseguente era stata eccepita nel corso dell'udienza camerale, ma illegittimamente disattesa dal tribunale. 1.2 II difensore premette che il secondo motivo di gravame posto all'attenzione del tribunale concerneva la non configurabilità del tentativo ex art.56 cod. pen.: era indiscutibilmente emerso dal compendio delle indagini che Falco Vincenzo (soggetto attinto dai colpi di arma da fuoco) era armato quando si era presentato all'incontro fissato per la presunta compravendita del Rolex e che non aveva mai fatto parte della relativa trattativa, per cui era del tutto sconosciuto all'indagato, che aveva parlato solo con Falco Roberto, il quale era rimasto sempre a considerevole distanza dal luogo del ferimento, per cui il Rolex non era mai comparso sulla scena del delitto: pertanto, pur ammettendo che l'agente avesse definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, non poteva dirsi che avesse iniziato ad attuarlo, ed infatti non vi era alcun elemento da cui poteva arguirsi che l'azione avesse la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarebbe stato commesso; era evidente che la violenza posta in essere all'indirizzo di Falco Vincenzo non aveva alcuna correlazione con il proposito di appropriazione del bene oggetto della compravendita, trattandosi di una vicenda autonoma e non essendosi considerato che l'incontro per la cessione del Rolex non si era mai verificato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19168/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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indagine per furto rapina indagine per riciclaggio di denaro tentato furto delitto assassinio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMI MICHELE VINCENZO nato a BARI il 16/08/2002 avverso l'ordinanza del 23/10/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. RENATO D'ERASMO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso; RITENUTO IN FATI-0 1. Il difensore di Michele Vincenzo Guglielmi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Guglielmi, indagato per rapina pluriaggravata consumata e tentata (ed altri reati) ai danni di Falco Vincenzo e Falco Roberto: secondo il capo di incolpazione, Guglielmi, dopo aver dato appuntamento a Falco Roberto e Falco Vincenzo nei pressi di un esercizio commerciale "Giallo Oro" per l'acquisto di un orologio Rolex di proprietà di Falco Roberto, li aveva attirati in luogo isolato situato al termine di una discesa ove la strada era chiusa per cui Falco Vincenzo, sceso dall'autovettura con la quale i due si erano recati all'appuntamento, era stato colpito da due colpi di pistola da Guglielmi e, una volta caduto a terra, gli erano stati strappati da Guglielmi una catenina d'oro, mentre Falco Roberto aveva eseguito una repentina inversione di marcia con l'autovettura, con la quale si era recato dai carabinieri, dove aveva consegnato l'orologio Rolex nella sua disponibilità. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che con memoria difensiva del 19 ottobre 2023 era stato chiesto alla Procura della Repubblica ed al giudice per le indagini preliminari di poter visionare ed eventualmente estrarre copia dei file video richiamati nell'ordinanza cautelare, ma la richiesta non era stata esaudita da nessuno dei due uffici; la nullità conseguente era stata eccepita nel corso dell'udienza camerale, ma illegittimamente disattesa dal tribunale. 1.2 II difensore premette che il secondo motivo di gravame posto all'attenzione del tribunale concerneva la non configurabilità del tentativo ex art.56 cod. pen.: era indiscutibilmente emerso dal compendio delle indagini che Falco Vincenzo (soggetto attinto dai colpi di arma da fuoco) era armato quando si era presentato all'incontro fissato per la presunta compravendita del Rolex e che non aveva mai fatto parte della relativa trattativa, per cui era del tutto sconosciuto all'indagato, che aveva parlato solo con Falco Roberto, il quale era rimasto sempre a considerevole distanza dal luogo del ferimento, per cui il Rolex non era mai comparso sulla scena del delitto: pertanto, pur ammettendo che l'agente avesse definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, non poteva dirsi che avesse iniziato ad attuarlo, ed infatti non vi era alcun elemento da cui poteva arguirsi che l'azione avesse la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarebbe stato commesso; era evidente che la violenza posta in essere all'indirizzo di Falco Vincenzo non aveva alcuna correlazione con il proposito di appropriazione del bene oggetto della compravendita, trattandosi di una vicenda autonoma e non essendosi considerato che l'incontro per la cessione del Rolex non si era mai verificato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve innanzitutto rilevare l'estrema genericità della censura, non avendo precisato il ricorrente a quali immagini si riferisse e non confrontandosi con la motivazione del tribunale secondo la quale non vi era stata alcuna acquisizione di filmati; inoltre, si ricorda come secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di sussistenza degli elementi indiziari a carico del ricorrente, formulato dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni delle persone offese (Falco Roberto ha riconosciuto Guglielmi come la persona con cui aveva parlato per la vendita del Rolex e Falco Vincenzo come la persona che gli aveva sparato, aggiungendo che mentre era a terra è stato colpito con un calcio e gli è stata strappata dal collo una collana d'oro) e dello stesso Guglielmi, che ha ammesso sia di aver contattato Falco Roberto che di avere sparato e Falco Vincenzo. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è generico, non confrontandosi con la motivazione del tribunale secondo cui le trattative avevano avuto per oggetto il Rolex e l'incontro era stato concordato proprio per l'acquisto dello stesso, tanto che anche Falco Roberto era presente, seppure mantenutosi a distanza, riuscendo poi a fuggire; sono state valorizzate anche le dichiarazioni successive ai fatti di Guglielmi, da cui si evince che la sparatoria era avvenuta proprio in relazione alla sua intenzione di sottrarre illecitamente l'orologio (pag. 7 e 8 ordinanza impugnata); appare pertanto correttamente contestata anche la tentata rapina dell'orologio, considerato che le azioni poste in essere da Gugliemi erano finalizzate all'impossessamento del bene con violenza (i colpi d'arma da V- fuoco nei confronti di Falco Vincenzo) e che l'azione non è stata consumata soltanto perché l'orologio era rimasto a Falco Roberto, che era riuscito a fuggire.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C