Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19164/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows rescission of judgment due to lack of knowledge of trial charges despite initial lawyer appointment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19164/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's order rejecting a request to rescind a final conviction. The appellant argued that an initial appointment of a defense lawyer did not constitute valid knowledge of the proceedings because the subsequent charges differed and the lawyer was later expelled. The court held that mere notification of preliminary acts is insufficient; actual knowledge requires formal summons and cannot be presumed from a lawyer's appointment followed by immediate termination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 629 bis c.p.p.; Art. 420 bis c.p.p.: The effective knowledge of proceedings required to validate a default judgment cannot be inferred solely from the appointment of a defense lawyer in early stages, especially if the lawyer is subsequently expelled and the formal summons differs from the initial notification.

Parole chiave

Generato dall'IA
rescission of judgment lack of knowledge defense lawyer appointment default judgment validity formal summons requirement nomina del difensore partecipazione al reato permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 629 bis c.p.p.
420 bis cod.proc.pen., tuttavia sussiste proprio il presupposto della incolpevole mancata conoscenza del processo e, quindi, il presupposto richiesto dall'art. 629 bis cod.proc.pen..
Art. 420 bis c.p.p.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Laura Ferraboschi, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.
Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett.
Art. 175 comma 2 cod. proc. pen.
In primo luogo, infatti, è stato affermato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Laura Ferraboschi, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art.
art. 629 bis cod.proc.pen
420 bis cod.proc.pen., tuttavia sussiste proprio il presupposto della incolpevole mancata conoscenza del processo e, quindi, il presupposto richiesto dall'art. 629 bis cod.proc.pen..
art. 420 bis cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019
Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021
Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QOSTALI HICHAM (CUI 04SUACS) nato il 14/06/1990 avverso l'ordinanza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza in data 20 dicembre 2023, respingeva l'istanza di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di Qostali Hicham avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 24-3-3023, con la quale era stato ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata. Riteneva la corte che l'avvenuta nomina del difensore di fiducia da parte dell'indagato, nel contesto del verbale di identificazione, dimostrava la conoscenza del procedimento da parte dello stesso, senza che potesse rilevare in alcun modo la successiva rinuncia al mandato da parte dello stesso difensore per affermare la sua incolpevole ignoranza.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Laura Ferraboschi, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla negata applicazione della rescissione del giudicato posto che il ricorrente aveva eletto domicilio e nominato il difensore di fiducia in un atto dal quale risultava indagato per il delitto di ricettazione mentre risultava poi essere stato condannato per il più grave episodio di rapina; inoltre, la prima udienza del processo all'esito del quale l'imputato era stato poi condannato, si era tenuta cinque anni dopo il verbale di identificazione ed in assenza di qualsiasi contatto con il difensore; peraltro, questi, aveva anche rinunciato al mandato cui era seguita la nomina del difensore di ufficio e doveva pertanto ritenersi essere mancante la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato e la sua volontaria sottrazione allo stesso; sicchè anche alla luce degli orientamenti stabiliti dalle pronunce delle Sezioni Unite Innaro e Ismail Darwesh doveva pronunciarsi la rescissione del giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero deve essere rilevato che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite ricavabile da distinte pronunce, ai fini della conoscenza del processo non è sufficiente l'avvenuta comunicazione di atti meramente introduttivi dello stesso nel contesto dei quali non sia stata formulata l'imputazione successivamente elevata e per la quale è intervenuta condanna. In primo luogo, infatti, è stato affermato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716 - 01). Ancora, le Sezioni Unite, intervenute in seguito, hanno stabilito che ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020 ) Rv. 279420 - 01). 1.1 Applicando i suddetti principi, le sezioni semplici della corte di legittimità hanno preso in esame anche il caso dell'imputato che abbia effettuato una nomina di fiducia nelle fasi iniziali del procedimento, escludendo che in particolari circostanze dalla stessa possa automaticamente evincersi l'insussistenza delle condizioni per pronunciare la rescissione ex art. 629 bis cod.proc.pen.; in particolare, si è affermato che in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento (nella specie, nell'immediatezza dell'arresto), di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito l'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637 - 01).

Successivamente è stato affermato come in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del processo, che legittima il giudizio in assenza, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" e non può essere desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall'albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all'interessato o che questi ne sia venuto comunque a conoscenza (Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021 Rv. 281256 - 01).

2. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve portare ad affermare che anche nel caso di nomina di fiducia intervenuta nella fase dell'identificazione dell'imputato poi risultato assente, formulazione di una imputazione in questa sede diversa e per un fatto più lieve da quello oggetto del successivo procedimento ed intervenuta rinuncia al mandato, non possa affermarsi la colpevole ignoranza del processo e ciò per le considerazioni che: - l'accusa formulata in quella fase del tutto prodromica non risulta la stessa per la quale interveniva condanna; - manca qualsiasi comunicazione personale di un atto costituente la vocatio in iudícium tale da potere fare affermare la conoscenza del processo; - la successiva rinuncia al mandato da parte del difensore precedentemente nominato, manifesta l'assenza di collegamenti tra lo stesso e l'imputato.

In tali casi, infatti, pur potendo affermarsi che l'assenza è stata legittimamente dichiarata nel corso del procedimento, ai sensi dell'inequivocabile disposto dell'art. 420 bis cod.proc.pen., tuttavia sussiste proprio il presupposto della incolpevole mancata conoscenza del processo e, quindi, il presupposto richiesto dall'art. 629 bis cod.proc.pen.. L'impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice di appello di Bologna che in sede di nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna. ri Roma, 27 marzo 2024 LA PRESIDENTE Gio