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Sentenza — n. 19162/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; defense failed to specifically refute trial court's circumstantial evidence reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19162/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and lacking specificity. The defense argued that the lower court's reliance on circumstantial evidence did not meet the gravity threshold under Article 273 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the defense merely listed principles without critically engaging with the detailed factual findings and specific evidence regarding the defendant's vehicle and phone usage presented by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically refute the factual and legal reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds specificity requirement circumstantial evidence cautionary detention gravity threshold furto di lieve entità indagine per furto uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 cod. proc. pen.
Giacomo Frazzitta, il quale ha dedotto con unico, articolato, motivo la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.
art. 273 cod.proc.pen
Giacomo Frazzitta, il quale ha dedotto con unico, articolato, motivo la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LUNGARO FRANCESCO n. a Mazara del Vallo 1'1/9/1964 avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 3/1/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Assunta Cocomello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Giacomo Frazzitta, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Lungaro Francesco avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Termini Imerese che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il concorso nei delitti di rapina aggravata, porto abusivo di arma e furto pluriaggravato.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giacomo Frazzitta, il quale ha dedotto con unico, articolato, motivo la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. Il difensore, dopo aver richiamato gli elementi valorizzati dal Collegio cautelare a sostegno del rigetto dell'istanza di riesame, sostiene che gli stessi non corrispondono allo standard richiesto per giustificare l'adozione della misura cautelare imposta al prevenuto in quanto l'ordinanza impugnata fa leva sulla mera possibilità di coinvolgimento del Lungaro nei fatti contestati, svalutando incongruamente la versione difensiva circa l'uso stabile del telefono del prevenuto da parte del coindagato Tinnarello, l'assenza di un'affidabile individuazione dello stesso e il difetto di evidenze desumibili dai tabulati telefonici.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure. Invero, il difensore si limita ad una rassegna dei principi in tema di prova indiziaria e all'assertiva affermazione circa il mancato attingimento della soglia della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod.proc.pen. senza rapportarsi criticamente all'ampia motivazione reiettiva rassegnata dal Tribunale. Infatti l'ordinanza impugnata (pag. 3 e segg.) ha diffusamente illustrato l'utilizzo dell'autoveicolo Fiat 600 tg DR172KD, di proprietà e in uso al ricorrente, sia nella commissione del furto dell'autovettura Lancia Y usata per la consumazione della rapina, sia nella fase di recupero di Tinnirello Carlo, autore materiale, dopo l'atto predatorio in danno di Cionti Francesco; ha richiamato gli elementi di conferma provenienti dai tabulati telefonici che attestano i molteplici contatti (tentati ed effettivi) tra il Lungaro e il coindagato D'Agostino; ha ampiamente confutato le circostanze dedotte a discarico dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia in ordine alla disponibilità della Fiat 600 e del telefono cellulare a lui intestato, beni che sarebbero stati abitualmente usati anche dal Tinnirello, figlio della convivente. 3.1 II Tribunale cautelare ha, inoltre, confermato il giudizio di gravità indiziaria in relazione al furto pluriaggravato dell'autovettura Lancia Y, rimarcando la sussistenza di un'adeguata provvista anche a prescindere dal generico riconoscimento dell'indagato effettuato dal personale di P.G., che ha ritenuto che le fattezze del soggetto notato nelle vicinanze dell'autoveicolo poco prima del furto corrispondessero a quelle del prevenuto.

La difesa non si confronta con le emergenze scrutinate dai giudici cautelari e le correlate valutazioni, svolgendo una confutazione priva puntualità e specificità censoria, come tale inidonea a radicare il giudizio di legittimità (flLy\ 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Sentenz