Italian Court dismisses defense lawyer's material error correction request regarding office defender fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared inadmissible a request for material error correction submitted by defense lawyer Filippo Loria. The court found that Loria, appointed as an office defender for the accused, had not performed any activities during the relevant hearing, contrary to his claims. Consequently, the court ruled that no statutory provision under the Code of Criminal Procedure allowed for a correction of the fee liquidation in this context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; Art. 116 DPR 115/2002: A request for material error correction regarding office defender fees is inadmissible when the defender did not perform duties, as fee liquidation competence belongs to the trial judge, not the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente sentenza Sull'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'Avv. Filippo Loria in relazione alla sentenza n. 36252/20 della Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza e la richiesta difensiva; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Assunta Coconnello, che ha concluso per l'inammissibilità della richiesta; udito il difensore istante, Avv. Loria, che insiste per la liquidazione delle spese
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza n. 36252 del 25/11/2020 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Brandonisiova Zora avverso il decreto del Gip del Tribunale di Bologna con il quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta avverso la richiesta di archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di Petrillo Antonio e Nobile Alfonso per i reati di truffa ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nell'ambito di detto processo l'Avv. Loria risulta essere stato designato difensore d'ufficio degli indagati Petrillo e Nobile al fine dell'instaurazione del contraddittorio di legittimità e non consta abbia svolto alcuna attività in relazione all'udienza ex art. 611 cod.proc.pen. tenutasi il 25/11/2020.2.Contrariamente a quanto assume il difensore è avviso del Collegio che non risulti omessa alcuna statuizione suscettibile di correzione ex art. 130 cod.proc.pen. in relazione alla sentenza n. 36252 del 25/11/2020.
Infatti, a norma dell'art. 116 DPR 115/2002 "l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82....quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali". Inoltre, la competenza in ordine alla liquidazione in presenza dei requisiti normativamente richiesti fa capo al giudice di merito, ovvero - nella specie- al GIP che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice di legittimità.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono la richiesta di liquidazione deve essere disattesa al pari di quella formulata in relazione all'odierna procedura con deposito di nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso in Roma 11 14 marzo 2024 La consigliera estensore La Presiden