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Ordinanza — n. 19153/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns the non-application of a statutory exemption rather than a legal qualification error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19153/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the statutory exemption for first-time offenders under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such appeals are strictly limited to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality, excluding the mere non-application of exemption clauses.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against preliminary rulings are inadmissible if they concern the non-application of statutory exemptions, as these grounds fall outside the exhaustive list of admissible reasons.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory exemption non-application Article 129 Code of Criminal Procedure exhaustive list of grounds procedural costs and fine remissione della pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla mancata applicazione dell'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina ed altro.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della mancata applicazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina ed altro.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della mancata applicazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Morgan Gian Paolo, nato a Castelfranco Veneto il 30/06/1961, avverso la sentenza del 13/06/2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina ed altro.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della mancata applicazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giov,anna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARK SECONDA SEZZION