Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant lacks standing under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant, Ivanov Yolo Bogdanov, attempted to file it personally despite losing standing under recent legislative changes. The lower court confirmed the conviction for the crime of receiving stolen goods, but the Supreme Court ruled that the 2017 law modified the rules for who can initiate cassation proceedings. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The right to appeal to the Court of Cassation is no longer exercisable personally by the convicted person following the legislative reform of June 23, 2017, which restricts standing to specific legal representatives.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Ivanov Yolo Bogdanov, nato in Bulgaria il 30/11/1970, avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Foggia, emessa il 24 maggio 2022 per quanto inerente alla condanna dell'imputato per il reato di ricettazione.
2. Ricorre per cassazione Ivanov Yolo Bogdanov, nel suo stesso interesse. t/P-- Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore in data antecedente alla proposizione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga DEPOSITATO 1,1 CANe..E.LLARPA SECONDA SEZIONE PENALEIL 1