Ordinanza — n. 19151/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Pastore Gianluca, nato a Venezia il 16/09/1996, avverso la sentenza del 24/05/2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19151/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina ed altro.
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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Pastore Gianluca, nato a Venezia il 16/09/1996, avverso la sentenza del 24/05/2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina ed altro.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della mancata applicazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari 5ovanna Verga Crs DEPOSITATO IN CANPELLARPA S