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Ordinanza — n. 19147/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against agreed sentence for robbery due to inadmissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19147/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such grounds are not permissible reasons for a cassation appeal against an agreed sentence, as they fall outside the limited scope defined in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds regarding the expression of will, lack of correlation, legal qualification, and legality of the penalty, excluding requests for the application of statutory acquittal grounds.

Parole chiave

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agreed sentence cassation appeal inadmissible grounds Code of Criminal Procedure statutory acquittal legal qualification court costs ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla mancata applicazione dell'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della mancata applicazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Tribunale di Napoli, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della mancata applicazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Pietrocini Simone Giacinto, nato a Latina il 29/04/2004, avverso la sentenza del 19/12/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Tribunale di Napoli, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della mancata applicazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. G-14 , Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga evA-- DEPOSITATO AN CANCELLARPA SECONDA sezioNE PENALE IL 1 5 MA6, 2024 IL FUNZIONARIO