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Ordinanza — n. 19145/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against appellate penalty adjustments in plea bargaining are inadmissible due to waiver of sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19145/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible multiple cassation appeals filed by defense lawyers regarding penalty adjustments in a plea bargaining proceeding. The appellants argued for prognostic assessments and challenged the lack of motivation or excessive sentencing, but the court ruled that such arguments were waived by the parties' initial agreement. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In plea bargaining proceedings, appeals challenging the agreed sentence are inadmissible as the parties implicitly waive sentencing arguments upon concluding the deal, leaving only legality as a valid ground for cassation.

Parole chiave

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plea bargaining appellate penalty waiver of arguments cassation inadmissibility prognostic assessment sentencing agreement procedural costs appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
LA Corte di Appello di Lecce rideterminava, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 103/2017, Art. 1, comma 56
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Campicelli Marcello, rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
LA Corte di Appello di Lecce rideterminava, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Campicelli Marcello, rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
pen., e la violazione dell'art. 416-bis cod. pen., in quanto non era stata trattata la posizione del ricorrente in relazione alla appartenenza al sodalizio criminoso.
art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/90
Propone ricorso per cassazione il difensore di Romano Alessio, censurando il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/90 relativamente alle condotte di cui ai capi 55, 58, 60, 62 e 63.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola
pen., atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
pen., poi abrogato: Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPICELLI MARCELLO nato a BRINDISI il 28/02/1964 CANNALIRE PAMELA nato a BRINDISI il 01/01/1988 COFFA ANGELA nato a BRINDISI il 01/10/1991 COFFA ANNARITA nato a BRINDISI il 07/08/1980 DE BENEDICTIS GIOVANNI nato a BRINDISI il 24/05/1984 DI PRESA DANILO nato a BRINDISI il 11/07/1979 LO MONACO PIERO nato a OSTUNI il 18/09/1993 MARTINELLI ABELE nato a BRINDISI il 24/11/1970 MELLONE ENRICO nato a MESAGNE il 18/11/1979 ROMANO ALESSIO nato a BRINDISI il 01/10/1985 SCHENA COSIMO nato a BRINDISI il 26/05/1972 SCHENA COSIMO nato a BRINDISI il 03/07/1991 VOLPE GIAN LUCA nato a BRINDISI il 11/12/1997 VOLPE SALVATORE MARIO nato a BRINDISI il 16/10/1995 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. LA Corte di Appello di Lecce rideterminava, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., le pene alla quale Campicelli Marcello, Cannalire Pamela, Coffa Angela, Coffa Annarita, De Benedictis Giovanni, Di Presa Danilo, Lo Monaco Piero, Mar-tinelli Abele, Mellone Enrico, Romano Alessio, Schena Cosimo (nato il 26.05.1972), Schena Cosimo (nato il 03.07.1991), Volpe Gianluca e Volpe Salvatore Mario erano stati condannati. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Campicelli Marcello, rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Cannalire Pamela, lamentando l'omessa motivazione sull'eccessivo aumento di pena relativamente ai reati di cui ai capi c) e d), nonostante l'espresso motivo di appello formulato dalla difesa.

3. Propone ricorso per cassazione il difensore di Coffa Angela, eccependo la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata valorizzazione della collaborazione con la giustizia 4. Propone ricorso per cassazione il difensore di Coffa Annarita, osservando che la sentenza impugnata era chiaramente viziata nella parte in cui non era stata sufficientemente motiva l'esclusione di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

5. Propone ricorso per cassazione il difensore di De Benedictis Giovanni, rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti. 6.Propone ricorso per cassazione il difensore di Di Presa Danilo, eccependo che il giudice di appello non aveva verificato l'esistenza di una delle situazioni indicate dall'art. 129 cod. proc. pen., e la violazione dell'art. 416-bis cod. pen., in quanto non era stata trattata la posizione del ricorrente in relazione alla appartenenza al sodalizio criminoso.

7. Propone ricorso per cassazione il difensore di Lo Monaco Piero, sottolineando che le determinazioni del giudicante a seguito della rinuncia ai motivi 2 S di appello non sottraevano Io stesso al potere-dovere di valutare in concreto la vicenda; era stata inoltre omessa ogni motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 8.Propone ricorso per cassazione il difensore di Martinelli Abele, lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare circa la sussistenza della condotta partecipativa del prevenuto, soprattutto considerando che i fatti associativi erano stati contestati per un periodo assai ristretto e che nessun collaboratore di giustizia aveva indicato Martinelli come partecipe.

9. Propone ricorso per cassazione il difensore di Mellone Enrico, osservando che non era stata verificata l'esistenza di una delle situazioni indicate dall'art. 129 cod. proc. pen.

10. Propone ricorso per cassazione il difensore di Romano Alessio, censurando il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/90 relativamente alle condotte di cui ai capi 55, 58, 60, 62 e 63.

11. Propone ricorso per cassazione l'Avv. Vito Epifani nell'interesse di Schena Cosimo (nato il 26.05.1972), lamentando che era incongruo e non sufficientemente comprensibile il passaggio motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale aveva ritenuto di non poter escludere l'insussistenza dei fatti o il difetto di una loro connotazione in termini di reità ovvero la non commissione da parte degli imputati, senza però ancorare tale valutazione ad alcun dato obiettivo. 12 Propone ricorso l'Avv. Cinzia Cavallo nell'interesse di Schena Cosimo (nato il 03.07.1991), rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti.

13. Propone ricorso il difensore di Volpe Gianluca, rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti.

14. Propone ricorso il difensore di Volpe Salvatore Mario, rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della sTh colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Si deve ribadire che, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102, che ha, altresì, chiarito il perimetro delle censure, invece, ammissibili in sede di giudizio di legittimità), nonchè quelle aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, tranne che nei casi di illegalità. Ed infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; cfr. con riferimento all'omologo istituto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato: Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). In particolare, si rammenta che, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 5466 del 2004, non deve essere valutata neppure la congruità della pena ma solo la sua legalità; le ragioni addotte, e relative al trattamento sanzionatorio non illegale, devono ritenersi precluse, infatti, dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura (per usare l'espressione del massimo collegio nomofilattico).

Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese