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Sentenza — n. 19130/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal on money laundering conviction, upholding conviction for fraud-based predicate offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19130/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giacomo Rossini's appeal against his conviction for money laundering and asset confiscation. Rossini argued that the underlying fraud offense should have been identified as a specific declaration fraud, which would have precluded the money laundering charge under voluntary cooperation rules. The court rejected this, finding that the predicate offense of fraudulent declaration under Article 8 of D.L.vo n. 74/2000 was also present and did not qualify for the exemption Rossini claimed.

Regesto Legislator

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Art. 5-quinquies lett. a) d.l. n. 167/1990; Art. 8 D.L.vo n. 74/2000: The presence of a predicate offense of fraudulent declaration under Art. 8 D.L.vo n. 74/2000 precludes the application of the voluntary cooperation exemption for money laundering, thereby maintaining the conviction and confiscation.

Parole chiave

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money laundering conviction predicate offense fraud voluntary cooperation exemption asset confiscation penalty Cassation appeal dismissal riciclaggio di denaro riciclaggio di capitali confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 5-quinquies lett. a) del d.l. n. 167 del 1990
74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e che, pertanto, la condotta non poteva integrare il reato di riciclaggio per espressa previsione dell'art. 5-quinquies lett.
Art. 8 del D.L.vo n. 74 del 2000
La Corte ha ritenuto, per ragioni di merito non rivedibili e non intaccate dal ricorso, che tra i reati presupposto rispetto al contestato vi fosse anche quello di cui all'art. 8 d.l.vo n.
Art. 648-quater cod.pen.
Per tale ragione, l'integrazione del reato di riciclaggio è rimasta impregiudicata, così come la confisca disposta ai sensi dell'art. 648-quater cod.pen..
art. 648-quater cod.pen
Per tale ragione, l'integrazione del reato di riciclaggio è rimasta impregiudicata, così come la confisca disposta ai sensi dell'art. 648-quater cod.pen..
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Rossini Giacomo, nato a Brescia il 29/12/1937, avverso la sentenza del 13/09/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Vanni Barzellotti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Brescia, emessa il 27 settembre 2022, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio di una somma di danaro pari ad euro 495.000, oggetto di confisca.

2. Ricorre per cassazione Giacomo Rossini, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità. La Corte, applicando il principio del favor rei, avrebbe dovuto ritenere che il reato presupposto a quello contestato fosse da identificare in quello di cui all'art. 2 d.l.vo n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e che, pertanto, la condotta non poteva integrare il reato di riciclaggio per espressa previsione dell'art. 5-quinquies lett.

a) del d.l. n. 167 del 1990, trattandosi di un caso di cosiddetta volontaria collaborazione al rientro in Italia di somme dall'estero; dal che ne conseguirebbe l'assoluzione dell'imputato e la revoca della confisca. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.

1. La Corte ha ritenuto, per ragioni di merito non rivedibili e non intaccate dal ricorso, che tra i reati presupposto rispetto al contestato vi fosse anche quello di cui all'art. 8 d.l.vo n. 74 del 2000 (come già prevedeva il capo di imputazione) non compreso tra quelli previsti dalla norma richiamata dal ricorrente e, pertanto, non idoneo a scriminare la condotta ascrittagli. Per tale ragione, l'integrazione del reato di riciclaggio è rimasta impregiudicata, così come la confisca disposta ai sensi dell'art. 648-quater cod.pen.. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLAI:DA SECONDA StZ