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Sentenza — n. 19128/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment regarding generic mitigating circumstances for drug trafficking association charges under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19128/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment solely concerning the sentencing treatment while upholding the conviction for the underlying crimes. The defense argued that generic mitigating circumstances granted in the first instance should not have been removed in the appeal, violating the principle against *reformatio in peius*. The court ruled that since the prosecution did not challenge the first-instance application of these mitigations, the appellate court erred in eliminating them, thereby nullifying the specific sentencing portion and remanding the case for a new trial on the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.; nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius riguarda anche gli elementi autonomi della pena: se le attenuanti generiche sono state concesse in primo grado per un reato non impugnato, non possono essere eliminate nell'appello.

Parole chiave

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reformatio in peius attenuanti generiche associazione per delinquere traffico stupefacenti giudizio di appello annullamento parziale rinvio per nuovo giudizio traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 74 D.P.R. n. 309/90
di cui al capo a), visto che in primo grado le stesse erano state concesse per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 di cui al capo s), e non potevano pertanto essere eliminate con riferimento a tale reato in mancanza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero.
Art. 416-bis cod. pen.
Il difensore osserva inoltre che, qualora una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti non possono essere puniti a doppio titolo, ossia per la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art.74 D.P.R.
Art. 110 cod. pen.
artt. 110 cod. pen
309/90) e T) (artt. 110 cod. pen.
art. 74 D.P.R. n. 309/90
di cui al capo a), visto che in primo grado le stesse erano state concesse per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 di cui al capo s), e non potevano pertanto essere eliminate con riferimento a tale reato in mancanza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero.
art. 416-bis cod. pen
Il difensore osserva inoltre che, qualora una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti non possono essere puniti a doppio titolo, ossia per la violazione dell'art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 1149 del 25/09/2008, Magistris, Rv. 241883
Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, Rumbo, Rv. 278583
Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUIDI CIRO nato a NAPOLI il 01/05/1978 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. MICHELE CAIAFA, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 luglio 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui Ciro Guidi era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi S) (art. 74 commi 1,2,3,4 D.P.R. n. 309/90) e T) (artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309/90) e, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, lo riteneva responsabile anche del reato di cui al capo A) (art. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen.) 1.1 Propone ricorso per cassazione il difensore di Ciro Guidi, eccependo l'erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90, visto che il singolo episodio di cui al capo T) non poteva considerarsi quale reato fine dell'associazione di cui al capo S), mancando qualsiasi prova del pactum sceleris richiesto ai fini della configurabilità del reato e posto che nessuno dei vari collaboratori di giustizia ricoprenti ruoli di spicco nella consorteria aveva mai riferito di Guidi in ordine alla sua partecipazione o alla commissione di reati fine; inoltre, non era stato delineato il ruolo di Guidi, né un suo supporto stabile e duraturo all'associazione; non vi erano altre intercettazioni, a parte quella del 13.04.2018, che portassero a ritenere che Guidi si stesse organizzando per la gestione della piazza di spaccio o della cessione di stupefacente, né vi erano stati fermi con soggetti appartenenti all'associazione. 1.2 II difensore osserva che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto Guidi responsabile del reato di cui al capo A): si era ritenuto Guidi responsabile per avere partecipato ad un summit che si sarebbe tenuto il 5 aprile 2018, quando invece la "riunione" aveva un scopo puramente conviviale; non era stato considerato che Guidi non era autore di reati fine, che nessun collaboratore aveva parlato di lui, che non vi era stata alcuna contestazione a carico di Guidi per il possesso di armi e che si erano valorizzate conversazioni del tutto inconferenti per il reato in esame;

Guidi era stato intercettato in un arco temporale estremamente breve (dal 10 al 14 aprile 2018) e, quanto alla riunione, poiché era il cognato di Grimaldi Vincenzo, poteva non essere a conoscenza della presenza di altre persone nell'appartamento. Il difensore osserva inoltre che, qualora una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti non possono essere puniti a doppio titolo, ossia per la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e dell'art.74 D.P.R. n. 309/90 1.3 II difensore eccepisce che la Corte territoriale, nell'accogliere l'appello del Pubblico Ministero, aveva errato nel calcolo della pena, visto che non avrebbe potuto scindere il giudizio circa la sussistenza delle attenuanti generiche, concesse \3' da un punto di vista soggettivo, che quindi avrebbero dovuto essere considerate prevalenti (e non equivalenti) anche per il capo A); inoltre, la Corte aveva individuato il reato più grave nel capo S) ritenendo che la pena base da applicare non poteva tuttavia comportare l'irrogazione di una pena inferiore a quella prevista per la fattispecie base del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ossia 10 anni di reclusione, senza considerare che il giudice per le indagini preliminari, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, era già partito da una pena base di anni 10: pertanto, era stata vanificata la concessione delle attenuanti generiche riconosciute dal primo giudice in relazione al capo S) 1.4 Il difensore rileva che la Corte di appello, seguendo la giurisprudenza di questa Corte, avrebbe dovuto operare la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche per tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso relativamente alla valutazione delle attenuanti generiche. 1.1 Il primo motivo di ricorso non considera che sono precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez.

Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.). La Corte di appello ha innanzitutto evidenziato che era stata intercettata una conversazione nel corso della quale Guidi dapprima discuteva con altri soggetti delle chiusure difettose sull'Alfa Romeo 147 all'interno della quale erano stati poi trovati 2 kg di hashish, rassicurando poi gli interlocutori che gli acquirenti sarebbero presto andati a recuperare la sostanza;

Guidi aveva poi spiegato agli interlocutori di essere stato lui a mettere l'autovettura nel luogo dove i militari la avevano notata e, una volta che i carabinieri la aveva aperta, Paone Raffaele aveva telefonato a Cristina Grimaldi, sorella di Vincenzo Grimaldi e moglie di Guidi per dirle di nascondere le chiavi, ricevendo conferma da Guidi su dove si trovavano; una volta quindi affermata la responsabilità di Guidi per il reato di cui al capo T) (sulla quale, peraltro, non vi sono motivi specifici di ricorso, a parte l'inciso contenuto alla fine di pag.5, contenente censure di merito), la Corte di appello ha r 3 ,\ ritenuto che la condotta di Guidi fosse espressione di una costante e consapevole collaborazione alla vita dell'associazione di cui al capo S) non solo per il suddetto episodio, ma anche valorizzando le conversazioni n. 25 e 43 in cui si ascoltavano Guidi e De Maso parlare di acquisto e prezzo di sostanze stupefacenti (pagg. 19 e 20 sentenza impugnata), osservando che il fatto che i collaboratori di giustizia non abbiano mai parlato di Guidi dipende dalla loro restrizione in carcere in quel periodo. 1.2 Quanto al reato associativo di cui al capo A), la Corte di appello ha rilevato che il giudice di primo grado non aveva considerato: la conversazione nella quale Vincenzo Grimaldi aveva incaricato De Maso e Guidi di portare 1.500,00 euro di "mesata" a Lamonica Anna, moglie del capo clan detenuto Petriccione Salvatore e la conversazione tra i due che rilevava il carattere non occasionale dell'ordine ricevuto; la conversazione nella quale De Maso e Guidi facevano riferimento alla disponibilità di armi, preceduta da un'altra in cui Guidi invitava De Maso a portarsi dietro una pistola, facendo riferimento al fatìo di essere nel mirino dei rivali; quella in cui i due sottolineavano la differenza di trattamento riservata agli adepti del loro gruppo rispetto a quelli dell'altro clan; quella in cui discutevano delle tensioni interne al sodalizio; quella in cui Guidi veniva informato da De Maso sull'attività estorsiva posta in essere per conto del clan (pagg. da 10 a 12); a ciò si aggiungeva l'incontro del 5 aprile 2018, al quale era presente Guidi, sul quale la Corte di appello osserva che, se davvero si fosse trattato solo di un incontro conviviale e non di un vero e proprio summit (originato dalla tensione tra il gruppo di Grimaldi e quello di Angrisano) sarebbero stati presenti coniugi, figli o altri familiari; inoltre, le conversazioni intercettate relative alla riunione, non avevano fatto alcun riferimento a festeggiamenti; da tutti questi elementi la Corte di appello ha tratto la sussistenza della responsabilità di Guidi per il reato contestato, visto il suo pieno inserimento nel sodalizio; si deve inoltre osservare che vi è congrua motivazione sull'aggravante dell'essere l'associazione armata, essendo irrilevante che non siano state contestate a Guidi ipotesi di porto o detenzione di armi, posto che è stata valorizzata la pronta disponibilità di De Maso a difendere Guidi con armi in caso di agguato (pag.20 sentenza impugnata).

Quanto alla sussistenza di entrambe le associazioni, già Sez.U. n. 1149 del 25/09/2008, Magistris, Rv. 241883 aveva evidenziato che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi, conclusione più volte ribadita da questa Corte (vedi Sez.1, n. 4071 del 04/05/2018, Rumbo, Rv. 278583); tale è il caso in esame, in cui il clan Vinella Grassi operava non solo nel settore degli stupefacenti, ma anche in quelli delle estorsioni ed in materia di armi (non vi è contestazione nel ricorso sul punto). 1.3 Fondato è il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il giudice di primo grado aveva inflitto per il reato di cui al capo s) la pena di anni dieci di reclusione, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche ad anni otto, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo t) ad anni nove, ridotta per il rito ad anni sei di reclusione; il giudice di appello, nel ritenere Guidi responsabile anche del reato di cui all'ad 416-bis cod. pen., ha ritenuto più grave il reato di cui capo s) ma, nel concedere le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui al capo a), ha di fatto tolto la riduzione che era stata concessa dal primo giudice; deve quindi essere ribadito il principio sancito da Sez.

U. n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066 - 01, secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; errata, pertanto è stata la decisione della sentenza impugnata di considerare le attenuanti generiche concedibili soltanto relativamente al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo a), visto che in primo grado le stesse erano state concesse per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 di cui al capo s), e non potevano pertanto essere eliminate con riferimento a tale reato in mancanza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà partire da una pena base di anni dieci di reclusione, operando poi la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche e poi l'aumento per i residui reati

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di