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Sentenza — n. 19124/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19124/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19124/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, emessa il 29 giugno 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata dalla minorata difesa, consistita nel proporre falsamente, attraverso un sito internet, l'affitto di un appartamento, percependo dalla vittima la somma di euro 480,00.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19124/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1 giudici di merito hanno applicato la recidiva contestata nella sua più grave forma, ritenendola equivalente alle circostanze attenuanti generiche ed alla aggravante di cui si discute. L'eventuale elisione dell'aggravante della minorata difesa, pertanto, stante l'impossibilità di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata come reiterata, a mente dell'art. 69, quarto comma, cod.pen., non potrebbe in ogni caso determinare alcuna diminuzione della sanzione attraverso un più favorevole giudizio di bilanciamento tra le residue circostanze eterogenee.

Parole chiave

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truffa aggravata indagine internazionale per truffa usurpazione d'identità difesa contro le pratiche commerciali illecite commercio elettronico frode all'imposta sul valore aggiunto
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Piergiacomi Marco, nato a Loreto il 24/06/1978, avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Alessandro Rocco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; ky\

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, emessa il 29 giugno 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata dalla minorata difesa, consistita nel proporre falsamente, attraverso un sito internet, l'affitto di un appartamento, percependo dalla vittima la somma di euro 480,00.

2. Ricorre per cassazione Marco Piergiaconni, dolendosi, con unico motivo, della ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, non avendo la Corte valorizzato la circostanza che, dopo un primo contatto on fine, la trattativa tra l'imputato e la persona offesa si era sviluppata attraverso il telefono.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1 giudici di merito hanno applicato la recidiva contestata nella sua più grave forma, ritenendola equivalente alle circostanze attenuanti generiche ed alla aggravante di cui si discute. L'eventuale elisione dell'aggravante della minorata difesa, pertanto, stante l'impossibilità di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata come reiterata, a mente dell'art. 69, quarto comma, cod.pen., non potrebbe in ogni caso determinare alcuna diminuzione della sanzione attraverso un più favorevole giudizio di bilanciamento tra le residue circostanze eterogenee.

2. Sotto altro profilo e fermo restando che il ricorso non delinea alcuno specifico, attuale e concreto interesse all'impugnazione, non si può neanche ipotizzare che tale interesse scaturisca implicitamente dalla refluenza della questione posta sul regime di procedibilità dell'azione penale d'ufficio o su querela (aspetto connesso alla sussistenza o meno dell'aggravante), stante che dalla sentenza di primo grado risulta che la persona offesa aveva sporto formale querela. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga 4t/ 1(17P1 DEPOSITATO W CANCELLAR