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Sentenza — n. 19119/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural delay in public prosecutor's appeal filing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Luciano Fedeli inadmissible. The appellant argued that the public prosecutor's appeal was filed late, exceeding the statutory 45-day limit, while the lower courts had accepted the filing as timely. The Court rejected this claim based on official records confirming the prosecutor received the first-instance judgment notice within the required timeframe, rendering the appeal procedurally valid.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.: The appeal by the public prosecutor is admissible if filed within 45 days from the service of the first-instance judgment notice, and a delay in filing does not render the appeal inadmissible if the service occurred within the statutory period.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility public prosecutor appeal delay statutory time limit service procedural deadline compliance judgment notice service ritardo del ministero pubblico tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., doveva essere impugnata nei 45 giorni dalla scadenza del termine riservato per il deposito (art. 585, comma 1, lett.
Art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.
pen., doveva essere impugnata nei 45 giorni dalla scadenza del termine riservato per il deposito (art. 585, comma 1, lett.
Art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 548, comma 3 cod. proc. pen.
La Cancelleria del Tribunale di Terni, specificamente interpellata sul punto da questa Corte, ha attestato che la comunicazione del deposito della sentenza di primo grado, con estratto della stessa (art. 548, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 7.1.
art. 641 cod. pen
Con" sentenza emessa in "data 5 ottobre 2020, "il Tribunale di Terni ha condannato Luciano Fedeli, previa riqualificazione del fatto contestato come truffa (aggravata dalla recidiva qualificata) nel reato di cui all'art. 641 cod. pen., alla pena di mesi 3 di reclusione.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: FEDELI Luciano, nato a Roma il 18/11/1945; avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte di Appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con" sentenza emessa in "data 5 ottobre 2020, "il Tribunale di Terni ha condannato Luciano Fedeli, previa riqualificazione del fatto contestato come truffa (aggravata dalla recidiva qualificata) nel reato di cui all'art. 641 cod. pen., alla pena di mesi 3 di reclusione. Il giudice riservava giorni 30 per il deposito della motivazione, che depositava il 30 ottobre successivo, entro il termine riservato.

2. L'imputato ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia hanno proposto appello avverso detta sentenza.

3. Con sentenza deliberata in data 4 ottobre 2022, la Corte di appello di Perugia, rigettava l'appello proposto dall'imputato e, in accoglimento del gravame proposto dalla parte pubblica, riqualificato il fatto contestato come truffa, condannava l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 500,00 di multa.

4. Luciano Fedeli, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.

5. Il ricorrente, con unico motivo di impugnazione, lamenta (ex art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) inosservanza degli artt. 585 e 591 cod. proc. pen., conseguente alla tardività dell'appello proposto dal Procuratore generale. 5.1. La Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che l'appello della parte pubblica, depositato il 25 febbraio 2021, sarebbe intervenuto oltre il termine di 45 giorni (19 dicembre 2020) previsto dalla legge, in quanto la sentenza di primo grado, pronunciata in data 5 ottobre 2020 e depositata nel termine di 30 giorni riservato dal giudice, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., doveva essere impugnata nei 45 giorni dalla scadenza del termine riservato per il deposito (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).

6. Il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato, il ricorso proposto è pertanto inammissibile. 6.1. La Cancelleria del Tribunale di Terni, specificamente interpellata sul punto da questa Corte, ha attestato che la comunicazione del deposito della sentenza di primo grado, con estratto della stessa (art. 548, comma 3, cod. proc. pen.), è pervenuta al P.g. in data 11 gennaio 2021, talché l'impugnazione proposta dal superiore ufficio di Procura in data 25 febbraio 2021, è intervenuta nel temine di 45 giorni stabilito dalla legge processuale, decorrente per il Procuratore generale (art. 585, comma 2, lett. d, cod. proc. pen.) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito, con l'estratto del provvedimento emesso in udienza da un giudice della circoscrizione diverso dalla Corte di appello.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 7.1. La natura non particolarmente complessa delle questioni dedotte e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 20