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Sentenza — n. 18864/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming civil liability for theft based on insufficient compensation arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18864/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a prohibited alternative reading of the lower court's reasoning rather than engaging with its specific arguments. The appellant argued that the appellate court ignored the technical expert report and failed to consider his good faith restitution of funds, claiming a logical inconsistency in finding criminal liability while absolving him of full responsibility. The court rejected this, noting that the lower court properly applied the legal principle that pre-existing debts cannot offset criminal liability unless they are certain, liquid, and enforceable, a standard not met by the appellant's employment income.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; In criminal appeals, a claim based on an alternative reading of the lower court's reasoning without substantive engagement with its specific arguments constitutes an inadmissible ground for cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility alternative reading of reasoning insufficient compensation defense good faith restitution certainty of debt requirement civil liability criminal case procedural exhaustion of arguments credito di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 81, 61 n. 7) e n. 11), 646 cod. pen.
Art. 192 e 546 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marchese Calcedonio Fausto Maria, deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.cod.proc.pen.
art. 173 disp.att.cod.proc.pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marchese Calcedonio Fausto Maria, deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
doppia conforme in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente resa in sede di appello ai soli fini civili (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 27884 del 01/06/2022, Cottone
Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, Silvano
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHESE CALCEDONIO FAUSTO MARIA nato a C:ALTANISSETTA il 20/11/1966 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Axa Assicurazioni S.p.a., che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. MASSIMILIANO BELLINI, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 11/09/2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta in data 01/12/2022, ha dichiarato, ai soli fini civili, la penale responsabilità di Marchese Calcedonio Fausto Maria per il delitto allo stesso ascritto (art. 81, 61 n.

7) e n. 11), 646 cod. pen.), con condanna dello stesso al risarcimento del danno cagionato alla parte civile da liquidarsi in separata sede.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marchese Calcedonio Fausto Maria, deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.cod.proc.pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in quanto omessa in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. peri., per mancato accertamento di fatti e circostanze che si riferiscono alla imputazione, con conseguente illogicità della motivazione; la difesa ha evidenziato come la Corte di appello abbia omesso di considerare la relazione di consulenza tecnica della Dott.ssa Di Bartolo, avendo così omesso di valutare quanto alla responsabilità del ricorrente elementi decisivi;

è stata inoltre completamente pretermessa la considerazione della buona fede del ricorrente che provvedeva alla immediata restituzione di circa centomila euro. Anche la Procura generale aveva presentato conclusioni volte a sostenere la ricostruzione dei rapporti tra le parti in termini di parziale compensazione in assenza di qualsiasi volontà appropriativa; la ricostruzione della Corte cli appello è del 1:utto confusa e illogica, atteso che riconosce la ricorrenza del dolo della condotta di appropriazione indebita, ma nel frattempo lo assolve, condannandolo però al risarcimento del danno, senza attenersi al criterio della probabilità prevalente.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore della parte civile ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, depositando articolata memoria a sostegno delle proprie conclusioni e nota spese.

5. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito e manifestamente infondato. La stessa formulazione del motivo evidenzia come la difesa si sia limitata a prospettare una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, senza effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, in presenza tra l'altro di una c.d. doppia conforme in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente resa in sede di appello ai soli fini civili (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

In tal senso, in presenza tra l'altro d'i un motivo del tutto reiterativo, occorre sottolineare come la Corte di appello abbia compiutamente e approfonditamente considerato le risultanze istruttorie, con una motivazione che ha valorizzato, come correttamente osservato dal Procuratore generale nella propria requisitoria, l'impossibilità di procedere a compensare le somme da versare immediatamente alla c:ompagnia AXA Assicurazioni S.p.a. con il credito per prestazioni professionali personalmente vantato dall'imputato. La Corte ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, Sentenza n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv. 283632-01;

Sez. 2, n. 293 del 04/12/201:3, Silvano, Rv. 257317-01). In tal senso, occorre osservare che la sola prestazione dell'attività lavorativa non è sufficiente, come osservato con motivazione logica che non si presta a censure in questa sede, per ritenere il credito dotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per agire direttamente in compensazione, dovendo invece farsi riferimento alle previsioni contrattuali ovvero ai provvedimenti emessi in favore del soggetto che agisce in compensazione. La Corte di appello ha ampiamente riscontrato ed analizzato una serie di elementi univoci quanto alla ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ascritto, con le quali sostanzialmente il ricorrente non si confronta (pag. 3, 4 e seg.).

6. Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Axa Assicurazioni S.p.a. che si liquidano in complessivi euro 3.592, 00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AXa Assicurazioné S.p.a che liquida in complessi