Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18456/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of sentencing rights under plea agreement in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence reduction based on a plea agreement, arguing the lower court lacked proper motivation and imposed excessive punishment. The court ruled that the statutory power to settle sentencing in the second instance creates preclusive effects, barring any further cassation appeals on substantive grounds once the agreement is reached.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. pen.: The waiver of sentencing rights via a plea agreement in the second instance renders the cassation appeal inadmissible for substantive issues, limiting review to procedural defects regarding the agreement itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement in second instance waiver of sentencing rights preclusive effect cassation inadmissible appeal procedural preclusion aggravamento della pena revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 599-bis cod. pen.
Con sentenza del 06/02/2024 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 16/06/2023, appellata da Isack Soissi, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 599-bis cod. pen
Con sentenza del 06/02/2024 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 16/06/2023, appellata da Isack Soissi, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOISSI ISACK nato in Algeria il 03/02/1995 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, definito con procedura de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 06/02/2024 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 16/06/2023, appellata da Isack Soissi, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., in anni due, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento per i quali l'imputato aveva riportato condanna in primo grado.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Soìssi, eccependo la mancata e illogica motivazione del provvedimento e la ingiustificata severità del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (aspetti estranei ai generici motivi di ricorso).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore