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Sentenza — n. 18454/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against detention order for mafia association participant due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to replace prison custody with a less restrictive measure. The appellant argued for a change based on current needs, but the court emphasized the statutory presumption of absolute necessity for detention in mafia association cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 275 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 51 comma 3 bis e 3 quater cod. proc. pen.; When proceedings involve mafia association crimes, a relative presumption of custody necessity exists, but the absolute presumption of suitability for prison remains unless specific statutory exceptions like child care or severe illness are proven.

Parole chiave

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mafia association crimes custody necessity presumption prison detention order less restrictive measures procedural inadmissibility carcerazione preventiva eccessiva riesame della carcerazione preventiva carcerazione in vista di sfratto

Disposizioni normative citate

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Art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha quindi dato atto che non risulta in alcun modo vinta la presunzione assoluta di cui al comma 3 dell'art. 275 cod.
Art. 51 comma 3 bis e 3 quater cod. proc. pen.
275 comma 3 del codice di rito, una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando si procede (tra gli altri) per reati ad oggettività giuridica mafiosa (catalogo di cui all'art. 51 comma 3 bis e 3 quater, cod.
Art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen.
violazione e falsa applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 94, comma .1 ter, disp.
art. 310 cod. proc. pen
Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Caltanissetta rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod.
art. 275 cod. proc. pen
Il Tribunale ha quindi dato atto che non risulta in alcun modo vinta la presunzione assoluta di cui al comma 3 dell'art. 275 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli
Circostanze di fatto neppure adombrate nella fattispecie (da ultimo, Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli) 2.
sent. 191 del 2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: LA PLACA Ilenia, nata a Sesto San Giovanni il 21/09/1982 avverso la ordinanza del 29/01/2024 del Tribunale di Caltanissetta, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. Carlo Attilio Villa, che ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO 1.

Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Caltanissetta rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 27 dicembre 2023 dal Tribunale di Gela (giudice che procede nel merito), che aveva a sua volta rigettato la novella richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, in corso di esecuzione nei confronti della ricorrente, valorizzando il consolidato quadro di gravità indiziaria (neppure posto in discussione con gli atti di impulso della catena devolutiva) per l'ipotesi di reato associativo di stampo mafioso contestata e ravvisando comunque, in ragione della indifferenza del tempo decorso dall'applicazione della misura, persistente attualità delle esigenze cautelari, già più volte scrutinate, difetto di aliquid novi da poter valutare rispetto al momento genetico della cautela ed al più recente rigetto di analoga istanza de libertate.

2. Si procede in cautela, nei confronti della ricorrente per ipotesi di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, reato contestato in forma perdurante a dimensione cronologica "aperta".

3. Con i motivi di ricorso si deduce: 3.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) spesa in ordine alla ritenuta concretezza del grado di esigenze cautelari attuali, non presidiabili con la meno afflittiva misura di contenimento domiciliare extra regionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. 1.1. Va preliminarmente sgombrato il campo dalla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, che il difensore non ha inteso devolvere, con l'istanza rivolta al giudice che procede, con l'appello e con i motivi di ricorso, all'esame della giurisdizione incidentale. 1.2. Il Tribunale della cautela, ribadito che la sussistenza delle concrete esigenze cautelari deriva dalla analisi delle gravi condotte -organizzate nella plurisoggettività- ed iterate nel tempo, ha espressamente evidenziato che, a fronte del decorso di intervallo cronologico assai ristretto dalla precedente valutazione incidentale, nessun elemento concreto di novità, degno di apprezzamento cautelare, veniva rappresentato.

Non potendo riconoscersi tale efficacia ad una prospettata contrazione della partecipazione associativa, che non ha perso il profilo organizzativo e strutturale particolarmente allarmante. I profili proposti alla valutazione del Tribunale risultano pertanto esaminati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). 1.3. Quanto a valutazione di adeguatezza del presidio di massima afflittività, come noto, la disciplina processuale di settore stabilisce, all'art. 275 comma 3 del codice di rito, una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando si procede (tra gli altri) per reati ad oggettività giuridica mafiosa (catalogo di cui all'art. 51 comma 3 bis e 3 quater, cod. proc. pen.); ma lascia aperta -in ogni caso- la possibilità di rilevarne la completa insussistenza, mentre la presunzione veste i panni della assolutezza quanto ad adeguatezza della sola restrizione inframuraria (primo periodo del comma 3 dell'art. 275 del codice di rito).

La giurisprudenza costituzionale dell'ultimo decennio (solo tra le più recenti, sent. 191 del 2020) ha, infatti, più volte ricordato come nei confronti dell'associato è certamente ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria. 1.3.1. Non può quindi sottacersi che il Tribunale della cautela ha, in spirito di consonante condivisione della ordinanza genetica, valorizzato il "fatto" che nei confronti della ricorrente si procede per delitto associativo mafioso, con apprezzamento della gravità indiziaria positivamente scrutinato.

Il Tribunale ha inoltre ricordato che da tale contesto associativo (assolutamente stabilizzato in quel territorio) la ricorrente non risulta affatto dissociata, mentre il periodo detentivo sofferto, non può spiegare alcun effetto interruttivo rispetto all'affectio mafiosa. Il Tribunale ha quindi dato atto che non risulta in alcun modo vinta la presunzione assoluta di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., il che rende del tutto superflua ogni argomentazione in ordine alle ragioni che hanno portato ad escludere ogni possibile favorevole gradazione del presidio unico imposto dalla legge processuale.

Misure meno afflittive della custodia in carcere possono, pertanto, essere applicate solo nei casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, ovvero quando l'indiziata dimostri (a) la necessità di accudire i figli che abbiano meno di sei anni, (b) di essere affetta da una malattia incompatibile con la detenzione carceraria. Circostanze di fatto neppure adombrate nella fattispecie (da ultimo, Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli) 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna della ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio.2.1.

Ai sensi dell'art. 94, comma .1 ter, disp. att., cod. p.roc. pen., la condizione detentiva della ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 -co. 1 ter disp. att.- cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consig