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Ordinanza — n. 18448/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal by unrepresented defendant lacking specific mandate to challenge absent judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18448/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant, tried in absentia, lacked a specific mandate to challenge the judgment. Although the defense was unrepresented, the court ruled that Article 581-quater of the Code of Criminal Procedure requires such a mandate for appeals filed after the sentence. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal by an absent defendant is inadmissible without a specific mandate to challenge, and the court may declare this inadmissibility de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility absent defendant rights specific mandate requirement unrepresented litigant court costs and fine restituzione in pristino impugnabilità della decisione di rinvio vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, privo di mandato, ex art. 581-quater cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 581-quater cod. proc. pen
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, privo di mandato, ex art. 581-quater cod. proc. pen..
art. 581 cod. proc. pen
pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4800 del 15/01/2024
deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento (Sez. 2, n. 4800 del 15/01/2024, Stan, Rv.
Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023 Giuliano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VITA RENZO nato a LARCIANO il 28/12/1951 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte confermava la sentenza che aveva condannato Renzo Di Vita, giudicato in assenza, per i reati a lui ascritti.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, privo di mandato, ex art. 581-quater cod. proc. pen..

3. Il collegio riafferma che nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento (Sez. 2, n. 4800 del 15/01/2024, Stan, Rv. 285927 - 01).

Si ribadisce peraltro che in tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023 Giuliano, Rv. 285525 - 01). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2024 L'est