Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Oliver Bianchi inadmissible without formal proceedings. The defendant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for excluding specific elements under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal did not fall within the limited grounds permitted by Article 448, such as errors in legal qualification or sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di BIANCHI OLIVER nato a CESENA il 12/08/1994 avverso la sentenza del 26/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO EMILIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Reggio Emilia in data 26 ottobre 2023, per quanto qui rileva, ha applicato nei confronti di Oliver Bianchi, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena finale di due anni e due mesi di reclusione e di euro 1.200 di multa.
2. Ricorre l'imputato suddetto, deducendo la mancata motivazione in merito all'esclusione di elementi tali da giustificare l'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il motivo di ricorso non è consentito. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2024 Il Ci sk lier stensore I