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Sentenza — n. 18444/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against preventive detention, ruling prior conviction absorbs evidence of guilt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18444/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the defense's appeal against a preventive detention order, upholding the lower court's decision to maintain the measure. The defense argued that the lack of specific evidence regarding the continuation of criminal acts after May 2020 and the existence of a prior conviction should have led to release. The court ruled that once a conviction sentence is issued, even if not final, the judge cannot re-evaluate the gravity of the evidence already considered, as this would contradict the principle of absorption between the two judicial decisions.

Regesto Legislator

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Art. 416 bis cod. pen.; Art. 275 comma 3 cod. proc. pen.: Upon the issuance of a conviction sentence, the preventive judge is barred from re-evaluating the gravity of the evidence previously assessed, as the conviction absorbs the incidental prognostic evaluation of guilt.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive detention prior conviction principle of absorption gravity of evidence Italian criminal procedure appartenenza a una banda panachage pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 416 bis cod. pen.
51232/23 del 22/11/2023, annullava l'ordinanza genetica emessa dal Gip di Napoli il d 26/5/2023 in relazione ai capi B),B2),C17),C18), per i quali disponeva la formale scarcerazione del Pagnano, e confermava il provvedimento in relazione al capo A) ( art. 416 bis cod.pen.) 2.
Art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 314 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.
art. 416 bis cod.pen
51232/23 del 22/11/2023, annullava l'ordinanza genetica emessa dal Gip di Napoli il d 26/5/2023 in relazione ai capi B),B2),C17),C18), per i quali disponeva la formale scarcerazione del Pagnano, e confermava il provvedimento in relazione al capo A) ( art. 416 bis cod.pen.) 2.
art. 275 comma 3 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017
(Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv.
Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014
Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Rv.
Sez. 2, n. 39473 del 22/09/2015
258209 - 01; Sez. 2, n. 39473 del 22/09/2015, Rv.
Sez. 2 n. 35638 del 27/6/2023
264813 - 01, anche sez. 2 n. 35638 del 27/6/2023, n.nn.).
Corte Costituzionale n. 71/1996
Sez. 4, n. 40750 del 16/04/2002
Sez. 1, n. 38036 del 13/07/2004
314, comma 2, cod.proc.pen.), restando esclusa la rivalutabilità del quadro di risultanze che è stato già apprezzato ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 38036 del 13/07/2004, Rv.
Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008
Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PAGNANO FABIO n. ad Acerra il 4/6/1990 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 11/1/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. nnodif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte con sentenza n. 51232/23 del 22/11/2023, annullava l'ordinanza genetica emessa dal Gip di Napoli il d 26/5/2023 in relazione ai capi B),B2),C17),C18), per i quali disponeva la formale scarcerazione del Pagnano, e confermava il provvedimento in relazione al capo A) ( art. 416 bis cod.pen.) 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Pasquale Moscato, il quale ha dedotto: 2.1 l'assenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, avendo il Tribunale cautelare ritenuto di non pronunziare al riguardo, essendo intervenuta sentenza di condanna del ricorrente per il delitto associativo a seguito di giudizio abbreviato.

Il difensore, premesso che la sentenza è stata emessa sulla scorta del medesimo compendio nella disponibilità del Tribunale del Riesame, sostiene che il GUP ha modulato il proprio giudizio sulla base delle statuizioni di quest'ultimo in tema di gravità indiziaria ed ha pronunziato condanna anche per il capo B), titolo oggetto di annullamento in sede di giudizio di rinvio. Aggiunge che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'interesse al riesame di una misura cautelare personale sussiste anche se nel frattempo è intervenuta sentenza di condanna per i possibili riflessi in ordine al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nel caso di accertamento dell'originaria insussistenza della gravità indiziaria; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura nonostante la caducazione dei reati fine ascritti al prevenuto e l'assenza di prova in ordine alla protrazione delle condotte oltre il maggio 2020.

Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha disatteso le richieste difensive in punto di trattamento cautelare con motivazione contraddittoria, valorizzando a tal fine l'operatività del sodalizio anche oltre il termine indicato in contestazione sulla base di elementi riferibili a soggetti diversi dal prevenuto e non ha tenuto conto del ruolo rivestito dal Pagnano nella vicenda processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio affermato in tema di provvedimenti de libertate secondo cui la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare. (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv. 272398 - 01;

Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Rv. 258209 - 01; Sez. 2, n. 39473 del 22/09/2015, Rv. 264813 - 01, anche sez. 2 n. 35638 del 27/6/2023, n.nn.). 1.1 L'esattezza di simile esito trova autorevole avallo nella sentenza n. 71/1996 della Corte Costituzionale nella quale si è evidenziato che la rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza dopo l'intervento di una sentenza di condanna si pone "in aperta antinomia con la coerenza stessa del sistema, che certo non tollera il concorso di due pronunce giurisdizionali sul tema della "colpevolezza", l'una incidentale e di tipo prognostico e l'altra fondata sul pieno merito e come tale suscettibile di passaggio in giudicato.

Il punto di equilibrio deve dunque rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti de libertate". 1.2 Deve aggiungersi con riguardo alla deduzione difensiva circa la sussistenza di un interesse connesso all'eventuale procedura di riparazione per ingiusta detenzione che detto interesse, in presenza di una pronunzia di condanna seppur non definitiva, postula l'originaria insussistenza della gravità indiziaria, evidentemente superata in corso di giudizio (Sez. 4, n. 40750 del 16/04/2002, Rv. 223299 - 01), evenienza nella specie non prospettata né ravvisabile.

D'altronde questa Corte ha da tempo chiarito che una volta intervenuta la sentenza di condanna, anche non definitiva, la possibilità di valutare in sede cautelare i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato è limitata soltanto alla prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare ( unica situazione rilevante ex art. 314, comma 2, cod.proc.pen.), restando esclusa la rivalutabilità del quadro di risultanze che è stato già apprezzato ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 38036 del 13/07/2004, Rv. 230049 - 01;

Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Rv. 241483 - 01). 2.11 secondo motivo in tema di trattamento cautelare è inammissibile per genericità, avendo il collegio cautelare evidenziato con motivazione congrua l'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., escludendo in particolare la rescissione del vincolo partecipativo e rimarcando l'accertata, perdurante, operatività della compagine sul territorio. 3.La complessiva infondatezza dell'impugnazione ne impone il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 5 aprile 2024 Il consigliere estensore o Il Presidente Anna Mar