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Sentenza — n. 18441/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18441/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Lecce, con il provvedimento impugnato, ha accolto l'istanza di remissione in termini avanzata da Zlata kvanovic in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò il 20 marzo 2004, rigettando per quanto attiene alla sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni in data 27 febbraio 2003.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18441/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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procedimento in contumacia carenza di credibilità oggettiva adempimento dei presupposti processuali grave deficienza del procedimento all'estero accertamento insufficiente dei fatti mancata contestazione dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ZLATA JOVANOVIC nata a PALERMO il 07/10/1980 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce, con il provvedimento impugnato, ha accolto l'istanza di remissione in termini avanzata da Zlata kvanovic in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò il 20 marzo 2004, rigettando per quanto attiene alla sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni in data 27 febbraio 2003.

2. Ricorre per cassazione Zlata Jovanovic, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'accertamento della mancata conoscenza del procedimento e/o del provvedimento.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi manifestamente infondati. La Corte di appello ha motivato il proprio diniego sul presupposto che l'imputata era difesa da un difensore di fiducia (che in effetti risulta avere espletato il proprio mandato, sia pure non con continuità). Secondo la ricorrente, non si potrebbe prescindere, nella disamina della fattispecie (pur regolata formalmente dalle disposizioni previgenti), dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha espunto dall'ordinamento l'istituto della contumacia, introducendo il processo in assenza e imponendo di privilegiare l'effettiva conoscenza del procedimento.

Il ricorso si connota in termini di insuperabile aspecificità, poiché - a fronte di una costante giurisprudenza che, in tema di giudizio contumaciale, valorizza il rapporto fiduciario tra patrocinatore e patrocinato anche per quanto attiene alla condivisione delle informazioni processuali e alle delibazioni relative all'esercizio del potere di impugnazione (Sez. 7, Ord. n. 30042 del 06/06/2023, Simon, Rv. 285097; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391-02) - richiama, affatto genericamente e senza puntuale richiamo alle vicende procedimentali, solo l'astratta possibilità della mancata conoscenza («molto probabilmente l'Autorità procedente non avrebbe potuto oggi dichiarare l'assenza»).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2024 Il C si lier I