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Sentenza — n. 18438/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18438/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18438/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da Atef Ben Yahmed, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 16 marzo 2022. Ricorre per cassazione Atef Ben Yahmed, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'erroneità della decisione, evidenziando la mancata redazione del verbale di elezione/dichiarazione di domicilio al momento del primo rintraccio, dopo la dichiarazione di irreperibilità, e la successiva incongrua dichiarazione di assenza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18438/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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nullità di una elezione revoca della qualità di rifugiato domanda di ricusazione revoca dell'opposizione domanda d'asilo di cittadino etiope rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BEN YAHMED ATEF nato il 15/08/1977 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da Atef Ben Yahmed, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 16 marzo 2022.

2. Ricorre per cassazione Atef Ben Yahmed, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'erroneità della decisione, evidenziando la mancata redazione del verbale di elezione/dichiarazione di domicilio al momento del primo rintraccio, dopo la dichiarazione di irreperibilità, e la successiva incongrua dichiarazione di assenza.

3. Il ricorso è inammissibile. La rescissione del giudicato costituisce uno strumento di chiusura del sistema, diretto a perseguire l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Di conseguenza, tale mezzo di impugnazione straordinaria postula che i controlli attivabili nel corso del processo di cognizione non abbiano condotto all'eliminazione delle patologie specificamente incidenti sulla consapevolezza della sua pendenza da parte dell'imputato, rimasto assente per tutto il suo corso ed è dunque destinato ad operare solo a fronte di situazioni che non siano state intercettate e risolte in sede di cognizione (Sez. 2, n. 27134 del 18/05/2023, El Hadji Rv. 284794; cfr. anche Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931; Sez. U, n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990). Nel caso di specie, il ricorrente, secondo quanto emerge dallo stesso atto di impugnazione, aveva già eccepito davanti al Tribunale di Ancona la presunta incompatibilità della dichiarazione di assenza rispetto alla precedente dichiarazione di irreperibilità; il giudice ha ritenuto non fondata tale doglianza e la decisione è poi divenuta irrevocabile, in difetto di appello. Pertanto, con il ricorso straordinario che qui occupa, si rinnova un'eccezione di nullità (non derivata, tuttavia, da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, avuto riguardo alla inequivoca conoscenza del processo, mediante notifica all'imputato del verbale dell'udienza preliminare del 17 settembre 2018), già disattesa dal giudice della cognizione e comunque sanata dal giudicato, obliterando la precedente acquiescenza e connotando il mezzo straordinario come surrogatorio di un'impugnazione ordinaria proponibile e non proposta.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del