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Sentenza — n. 18437/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding preventive measures due to lack of jurisdiction and generic arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Stefano Manco and Adriana Santamaria inadmissible. The appellants argued that the Naples court lacked jurisdiction because criminal danger stemmed from a criminal group's headquarters in Santa Maria Capua Vetere, not Naples, and that the origin of seized assets was legal. The court rejected these claims, holding that jurisdiction is determined by where the subjective danger manifested most continuously and dynamically, which was Naples, and that the second appeal was too generic to merit consideration.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.: In preventive measures, territorial jurisdiction is determined by the place where subjective danger manifested with greatest continuity, assessed dynamically rather than statically.

Parole chiave

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preventive measures territorial jurisdiction criminal danger association for delinquency inadmissible appeals dynamic assessment procedural law competenza in materia di trust

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La Corte di appello, con motivazione scevra di vizi logico-giuridici e coerente con le emergenze procedimentali, ha concluso, conformemente alle valutazioni del Tribunale, che la pericolosità sociale - ex art. 4, comma 1, lett.
Art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
159 - di Manco, soggetto indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorrono per cassazione Stefano Manco e Adriana Santamaria, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 611 cod. proc. pen.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ricorrono per cassazione Stefano Manco e Adriana Santamaria, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 1446 del 14/09/2022
Sez. 6, n. 17850 del 27/05/2020
Sez. 6, n. 17850 del 27/05/2020, Reinard, Rv.
Sez. 2, n. 22512 del 24/04/2019
279027; Sez. 2, n. 22512 del 24/04/2019, Frisina,Rv.
Sez. 1, n. 42238 del 18.5.2017
276424; Sez. 1, n. 42238 del 18.5.2017, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di MANCO STEFANO nato a SAN NICOLA LA STRADA il 27/04/1960 SANTAMARIA ADRIANA nato a CASERTA il 09/03/1970 avverso il decreto del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG ROBERTO ANIELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con il decreto impugnato, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Stefano Manco, quale proposto, e Adriana Santamaria, quale terza interessata, avverso il decreto del Tribunale di Napoli in data 31 maggio 2022.

2. Ricorrono per cassazione Stefano Manco e Adriana Santamaria, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si eccepisce il difetto di competenza del Tribunale di Napoli, censurando la mancato pronuncia da parte della Corte di appello di annullamento del provvedimento di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Secondo i ricorrenti, avrebbero errato i giudici partenopei nel ritenere preminente il criterio territoriale per cui, quando la pericolosità si fonda sull'appartenenza a un sodalizio criminale, la competenza si radicherebbe sulla base del centro decisionale del sodalizio medesimo; il principio di diritto non troverebbe applicazione nel caso di specie, trattandosi di partecipazione a un'associazione per delinquere e non a un'organizzazione mafiosa. 2.2.

Con il secondo motivo, la difesa censura la ribadita valutazione di illiceità dell'origine dei beni oggetto della misura patrimoniale.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Secondo la difesa, il proposto avrebbe sempre operato nel territorio casertano. La Corte di appello, con motivazione scevra di vizi logico-giuridici e coerente con le emergenze procedimentali, ha concluso, conformemente alle valutazioni del Tribunale, che la pericolosità sociale - ex art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - di Manco, soggetto indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si sia maggiormente manifestata nella partecipazione ad un'associazione per delinquere operante in Napoli e finalizzata alla commercializzazione di migliaia di capi di abbigliamento con marchi contraffatti (apice della carriera criminale del proposto, destinatario di quattordici sentenze irrevocabili di condanna, e delitto postulato per l'inquadramento nella categoria criminologica tipizzante).

La conclusione è conforme con il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, in tema di misure di prevenzione personali, ai fini della determinazione del giudice competente per territorio in relazione a una proposta formulata ai sensi del citato art. 4, comma 1, lett. b), nei confronti di soggetti indiziati di uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve aversi riguardo al luogo ove la manifestazione di pericolosità soggettivo si sia espressa con maggiore continuità, secondo un accertamento da effettuarsi non sulla base di una verifica statica ma, piuttosto, in una prospettiva dinamica caratterizzata dal fondamentale criterio dell'attualità della pericolosità (Sez. 1, n. 1446 del 14/09/2022, dep. 2023, confl. comp., Rv. 283972, in motivazione;

Sez. 6, n. 17850 del 27/05/2020, Reinard, Rv. 279027; Sez. 2, n. 22512 del 24/04/2019, Frisina,Rv. 276424; Sez. 1, n. 42238 del 18.5.2017, Rv. 270972).Il motivo è dunque manifestamente infondato.

2. Lo stringato secondo motivo di impugnazione si connota di insuperabile genericità, reiterando censure già argomentatamente disattese, senza confrontarsi effettivamente con il congruo apparato argomentativo della decisione impugnata (cfr. pp. 4-6, ove si individua l'arco temporale di edificazione della palazzina tra la fine del 2001, data di acquisto del terreno e il 2010, data dell'accatastamento; in tale periodo, vi è stata la massima estrinsecazione della capacità criminale di Manco, con plurime condanne per commercio su scala industriale di prodotti contraffatti e con dichiarazioni dei redditi di ambedue i coniugi odierni ricorrenti per importi variabili tra euro 412 e gli euro 9.150, inferiori ai minimi di sussistenza). Non è dunque ravvisabile la dedotta compatibilità con risorse lecite apoditticamente sostenuta nell'atto di impugnazione.

3. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4