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Ordinanza — n. 18431/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded challenge to sentence legality without specific allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18431/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the five-year prison sentence and fine were significantly lower than statutory minimums without sufficient justification. The Court rejected this claim as manifestly unfounded, generic, and lacking specific legal arguments required by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Cassation appeals must be based on specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal misclassification, or illegal penalty; generic challenges to sentence legality without precise allegations fall outside the Court's scrutiny.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal ground unfounded penalty challenge Article 448 procedural code procedural costs and fine altri reati risarcimento per atto illecito commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Gip presso il Tribunale di Torino applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, non ricorrendo, né essendo stata effettivamente allegata una pena illegale.
art. 444 cod. proc. pen
Il Gip presso il Tribunale di Torino applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIASIOL FABIO GIACOMO nato a Torino 30/11/1980 avverso la sentenza del 30/01/2024 del GIP presso il TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Gip presso il Tribunale di Torino applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per quanto qui di interesse la pena di anni cinque di reclusione ed euro 1000,00 di multa al Biasiol per i plurimi reati di rapina allo stesso ascritti, nonché per i delitti di ricettazione e violazione della disciplina in materia di armi.

2. Biasiol ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha dedotto con unico motivo violazione di legge perché la pena era stata irrogata con un significativo scostamento rispetto ai minimi edittali in mancanza di specifica motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, oltre che generico e del tutto aspecifico. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, solo per motivi attinenti alla volontà del'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga - con il motivo del tutto generico per come articolato, formalmente inteso a contestare la pena richiesta, definendola illegale in modo del tutto aspecifico, in assenza di qualsiasi effettiva allegazione, senza precisare secondo quale parametro - un motivo manifestamente infondato, in assenza di qualsiasi illegalità della pena irrogata. Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, non ricorrendo, né essendo stata effettivamente allegata una pena illegale.

5. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de