Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18430/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds attempting to re-evaluate factual issues on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18430/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by El Assri El Maati inadmissible. The appellant argued for a violation of law and contradictory qualification of the facts regarding the crime of theft. The court rejected this because the appeal was generic and sought to re-examine factual elements and the appellant's role, which fall outside the scope of cassation review limited to obvious legal errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it merely attempts to re-evaluate factual issues or contest the legal qualification without demonstrating an obvious and immediate error that renders the qualification legally irrelevant or incongruous with the charge.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection factual re-evaluation barred legal qualification error scope of cassation review ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2 -bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Torino applicava a EL ASSRI EL MAATI, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro e giorni venti di reclusione ed 800,00 di multa per i reati ascrittiin rubrica (art.
art. 648 cod. pen
pen., la pena di anni uno e mesi quattro e giorni venti di reclusione ed 800,00 di multa per i reati ascrittiin rubrica (art. 648 cod. pen.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
279573- 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASSRI EL MAATI CUI 02RRW3N nato il 13/01/1989 avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Torino applicava a EL ASSRI EL MAATI, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro e giorni venti di reclusione ed 800,00 di multa per i reati ascrittiin rubrica (art. 648 cod. pen.).

2. EL ASSRI EL MAATI ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore che ha dedotto con unico motivo violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato e mancata derubricazione dello stesso.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2 -bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573- 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01).

4. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione penalistica della condotta oggetto di imputazione, rivisitare l'esito univoco del procedimento aperto a suo carico e di rìdiscutere così questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione e il suo significato in termini di realizzazione di condotta criminosa, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede. I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.

5. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende