Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the defendant personally filed the appeal instead of using a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Damiano Francesco Farella inadmissible. The defendant personally submitted the petition against a second-instance sentence reducing his penalty for crimes under Articles 629 and 81 of the Penal Code. The court ruled that, following legislative amendments, such appeals must be signed by qualified defense attorneys and cannot be filed personally, rendering the personal submission void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.; The appeal to the Court of Cassation against any judicial decision, including those on penalty application upon request, must be signed by defense attorneys registered on the special roll and cannot be filed personally by the party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARELLA DAMIANO FRANCESCO nato a MOLFETTA il 04/12/1974 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17/10/2022, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di ricorso, in riforma della sentenza emessa in data 19/02/2022 dal Tribunale di Bari, per quanto qui di interesse, rideterminava la pena inflitta a Farella Damiano Francesco per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (artt. 629, 81 cod. pen.).
2. Farella Damiano Francesco ha proposto ricorso per cassazione personalmente.
3. Il ricorso, presentato personalmente dal Farella Damiano Francesco è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez.
U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.
5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ).
3. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso