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Sentenza — n. 18411/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls fraud conviction due to timely withdrawal of prosecution by victim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18411/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming a fraud conviction because the victim had withdrawn the prosecution. The defendant argued that this withdrawal extinguished the crime, a point supported by the Public Prosecutor's office. The court ruled that a timely withdrawal of prosecution legally extinguishes the offense, overriding any procedural bars to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 340 c.p.p.: The withdrawal of prosecution (rimessione di querela) constitutes a cause of extinction of the crime that prevails over admissibility issues and mandates the annulment of the conviction if the appeal was filed timely.

Parole chiave

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withdrawal of prosecution extinction of crime fraud conviction annulment timely appeal filing criminal procedure law abbandono del procedimento per truffa condono delle spese procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
Art. 340, comma 4 c.p.p.
Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen
Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020
24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BAITA Ettore, nato a Gardone Val Trompia il 23/03/1971; avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal Pubblico ministero presso questa Corte, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta rimessione di querela; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 29 marzo 2024, dal difensore dell'imputato ricorrente, che ha concluso conformemente al Pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di truffa - deducendo a motivo della impugnaz one la intervenuta, rituale, rimessione di querela, allega il verbale del 21 novembre 2023, che documenta la relativa contestuale accettazione.

2. Va pertanto dichiarata l'estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La rimessione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità, preclude l'accertamento di responsabilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.