Cassation court dismisses appeal on facts but annuls sentencing due to revocation of prior judgment basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible regarding the procedural outcome of the criminal judgment. The defendant argued that the sentence was based on a prior conviction that had been revoked, rendering the continuation of punishment legally flawed. The court agreed that the revoked judgment could not serve as a basis for calculating the new penalty, leading to the annulment of the sentencing portion with remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 bis cod. proc. pen.; Art. 60 cod. pen.: When a judgment serving as the basis for the continuation of punishment is revoked, the penalty cannot be calculated by accumulation, requiring a new assessment of the sanction.
Parole chiave
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NISTOR COSTICA nato in Romania il 07/02/1973 PARTE CIVILE: Aler Milano Ente Locale avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena nella misura di mesi sei di reclusione, oltre spese processuali, con pena condizionatamente sospesa al rilascio dell'immobile entro il termine di giorni 90; dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore, Avv.
FEDERICO GIANMARIA DE MICHELE del foro di Milano, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 11/01/2024 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 08/06/2022 dal Tribunale di Milano, appellata dall'imputato Nistor Costica, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di occupazione abusiva di un alloggio destinato a uso pubblico (artt. 633 e 639 bis cod. pen.) e, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 27/05/2019, irrevocabile il 12/07/2019, ha rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed euro 100 di multa, in aumento a quella di cui alla sentenza indicata, per una pena complessiva di mesi otto di reclusione ed euro 700 di multa; ha confermato nel resto, con riferimento anche alle statuizioni civili in favore dell'ente proprietario dell'immobile (Aler Milano).
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato, eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione per travisamento delle risultanze processuali, in quanto la pena era stata posta in continuazione con sentenza (quella del Tribunale di Milano del 27/05/2019, irrevocabile il 12/07/2019, n. 6812/2019) che era stata revocata ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. per rescissione del giudicato; il giudizio in oggetto, anzi, traeva origine proprio dall'ordinanza della Corte di appello di Milano del 07/07/2021 che quella sentenza aveva revocato.
3. Il ricorso è fondato. Sostiene la corte territoriale che dagli atti risulta che l'imputato è stato condannato per il medesimo reato, commesso a partire dal 25 settembre 2015, con sentenza del Tribunale di Milano del 27/05/2019, irrevocabile il 12/07/2019, e che in questa sede la contestazione doveva intendersi limitata al periodo successivo al 27 maggio 2019, in quanto per il periodo precedente costui era stato già giudicato. Risulta tuttavia dagli atti (allegato 2 al ricorso) che la sentenza posta a base della continuazione è stata revocata con ordinanza della Corte di appello di Milano del 07/07/2021, con la conseguenza che la relativa pena deve intendersi del pari inutiliter data, insuscettibile di computo nella determinaziore del trattamento sanzionatorio.
A fronte della censura formulata in appello (secondo motivo) sull'entità della pena, va disposto, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere oggetto di valutazione in sé e non nell'ambito dell'aumento conseguente all'applicazione dell'istituto della continuazione. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024 Il