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Sentenza — n. 18408/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18408/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18408/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZOCCHETTI ANELIO nato a Bastia Umbra il 31/01/1949 ROSCINI VITALI GIULIA nata a Assisi il 03/04/1952 c/ FALCINELLI MASSIMO nato a Bastia Umbra il 20/07/1960 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE di APPELLO di PERUGIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore delle parti civili, Avv.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Sentenza — n. 18408/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria difensiva la difesa dei ricorrenti ha ulteriormente argomentato sui motivi di ricorso, contestando le conclusioni della Procura Generale. Anche la difesa del Falcinelli ha presentato memoria perché sia dichiarata inammissibile - o in subordine rigettato - il ricorso presentato dalle parti civili.

Parole chiave

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accuse di truffa negozio giuridico immobiliare contratto di fatto contratto di amministrazione d'immobili contraffazione di merci reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
All'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZOCCHETTI ANELIO nato a Bastia Umbra il 31/01/1949 ROSCINI VITALI GIULIA nata a Assisi il 03/04/1952 c/ FALCINELLI MASSIMO nato a Bastia Umbra il 20/07/1960 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE di APPELLO di PERUGIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore delle parti civili, Avv.

FRANCO MATRANGOLO del foro di Perugia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 07/03/2023 la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 27/10/2021, appellata dall'imputato Massimo Falcinelli, assolveva costui dal reato di truffa in danno di Anelio Zocchetti e Giulia Roscini Vitali perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso peri cassazione le parti civili Zocchetti e Roscini Vitali, tramite il comune difensore di fiducia, con un unico ricorso, eccependo: la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente all'affermazione di prescrizione del reato, riportata nella motivazione, con erronea individuazione della data di commissione del reato (truffa contrattuale aggravata), permanente a consumazione prolungata; l'erronea applicazione della legge penale (artt. 129 e 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen.) e il vizio di motivazione per travisamento della prova, circa l'assoluzione dell'imputato, basata su argomenti illogici e contraddittori, senza considerare che il contratto preliminare stipulato tra le parti (avente ad oggetto il trasferimento di immobili) era stato predisposto dal Falcinelli, titolare dell'impresa edile costruttrice, approfittando del rapporto di parentela con la Roscini, con condotta truffaldina, fra l'altro non inserendo nell'atto elementi di garanzia per i futuri acquirenti e non informando gli stessi dei loro diritti e dell'esistenza di ipoteche, con successiva e immediata cessione del credito a uria banca; inoltre, la corte territoriale non aveva esaminato tutte le prove documentali attestanti la truffa ai danni dei promissari acquirenti.

Con memoria difensiva la difesa dei ricorrenti ha ulteriormente argomentato sui motivi di ricorso, contestando le conclusioni della Procura Generale. Anche la difesa del Falcinelli ha presentato memoria perché sia dichiarata inammissibile - o in subordine rigettato - il ricorso presentato dalle parti civili.

3. Il ricorso delle parti civile è inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità. 3.1. Rispetto al primo motivo vi è una evidente carenza di interesse ad impugnare, riferendosi ad una declaratoria di prescrizione estranea alla decisione di appello, che ha definito il giudizio di secondo grado con una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste. 3.2. Il secondo motivo contiene, invece, censure che comportano la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità.

Con argomentazioni immuni da censure sul piano logico e coerenti con le acquisizioni processuali, la Corte di appello ha evidenziato gli elementi idonei ad escludere il disvalore penale del fatto (la mancata eccezione di nullità del contratto preliminare, l'irrilevanza ai fini dell'asserita decettività della condotta della stipula da parte del venditore di una polizza fideiussoria, la conformità alla prassi commerciale della cessione del credito, la preesistenza dell'ipoteca risultante dai registri immobiliari che doveva essere solo frazionata, la testimonianza del notaio circa la disponibilità del Falcinelli a liberare da vincoli gli immobili, il mancato raggiungimento di un accordo sull'importo del saldo finale da corrispondere, l'intervenuto fallimento non ricollegabile alla volontà dell'imprenditore, l'esito di un giudizio arbitrale favorevole all'imputato - pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata); ha sottolineato altresì come il giudice di primo grado si fosse soffermato sugli aspetti civilistici della vicenda, senza chiaramente esporre gli elementi fattuali in base ai quali ritenere una condotta fraudolenta da parte del Falcinelli.

4. Le parti civili ricorrenti, come rilevato in precedenza, insistono su aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (ex multis, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 27:1623, con specifico riferimento alla valutazione della prova testimoniale).

5. All'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma