Sentenza — n. 18394/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CHAFAOUI MUSTAPHA nato In Marocco l'undici Febbraio 1980 avverso la sentenza resa il 22 maggio 2023 dal Tribunale di Oristano. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELL[NO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. Angela Luisa Barria che ha chiesto l'accoglimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 712 cod.pen, art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 18394/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce che la colpa rientra nell'ambito dell'elemento soggettivo della condotta ascritta e sostiene che per questo non può essere presa in considerazione ai fini del riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen. , ma questo argomento non ha pregio poiché la sentenza ha correttamente valorizzato gli elementi di cui al primo comma dell'art. 133 cod.pen., che concorrono nel determinare la gravità della condotta, e ha valorizzato il grado non infimo di colpa manifestata dall'imputato nel ricevere un telefono cellulare di provenienza illecita e il periodo non irrilevante in cui ha utilizzato il bene.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CHAFAOUI MUSTAPHA nato In Marocco l'undici Febbraio 1980 avverso la sentenza resa il 22 maggio 2023 dal Tribunale di Oristano. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELL[NO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. Angela Luisa Barria che ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.Con la pronunzia impugnata il Tribunale di Oristano ha dichiarato la responsabilità di Mustapha Chafaoui per il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come ricettazione, condannandolo alla pena di 70 C di ammenda. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione poiché il tribunale ha riqualificato la condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'art. 712 cod.pen., ma ha ritenuto di non inquadrarla tra le ipotesi di minima offensività di cui all'art. 131 bis cod.pen., valorizzando il grado di negligenza dell'imputato e il periodo in cui dispose del cellulare di provenienza furtiva.
Osserva il ricorrente che la negligenza non può essere addotta quale motivo per negare il riconoscimento della causa di non punibilità, in quanto la colpa è i'elemento soggettivo del reato e se non fosse stato negligente la contravvenzione non si sarebbe realizzata; inoltre il tribunale ha valorizzato il tempo per il quale l'imputato ha avuto la disponibilità di questo telefono, ma il periodo di circa 7 giorni è esiguo e dovrebbe, di contro, indurre a concedere la causa di non punibilità invocata, unitamente al modesto valore del bene, alla scarsa capacità a delinquere dell'imputato e alla collaborazione offerta sin dai primi contatti con l'autorità di P.G.. 3.11 ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha ritenuto di qualificare la condotta ascritta ai sensi dell'art. 712 cod.pen., condividendo l'assunto difensivo che la ricezione del cellulare di provenienza furtiva fosse avvenuto per colpa e non con la consapevolezza o accettando il rischio dell'origine illecita del bene; ha inoltre applicato la sola pena dell'ammenda e non quella detentiva valutando la ridotta offensività della condotta posta in essere dall'imputato, in relazione al valore modesto del bene ricettato e alla scarsa capacità a delincuere di Chafaoui, ma ha motivatamente ritenuto di escludere la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. attribuendo al fatto commesso una contenuta ma non infima offersività, in relazione al periodo in cui si è protratta la detenzione e al grado di negligenza manifestata dall'imputato nell'acquisto della cosa furtiva.
Il ricorrente deduce che la colpa rientra nell'ambito dell'elemento soggettivo della condotta ascritta e sostiene che per questo non può essere presa in considerazione ai fini del riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen. , ma questo argomento non ha pregio poiché la sentenza ha correttamente valorizzato gli elementi di cui al primo comma dell'art. 133 cod.pen., che concorrono nel determinare la gravità della condotta, e ha valorizzato il grado non infimo di colpa manifestata dall'imputato nel ricevere un telefono cellulare di provenienza illecita e il periodo non irrilevante in cui ha utilizzato il bene.
Si tratta di argomenti rispettosi del dettato normativo e non manifestamente illogici o contraddittori, poiché qualificano la condotta illecita e consentono di ritenerla dotata di una contenuta ma apprezzabile offensività e si inseriscono nell'ambito di discrezionalità attribuita dall'art. 131 bis cod.pen. al giudicante, che esula dal sindacato di questa Corte in quanto sorretta da adeguata e congrua motivazione.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . DEPOSITATO 1131 CANCELLARIA II p SECOND