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Sentenza — n. 18391/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal annulled due to lack of reasoning and prescription; civil part remanded for retrial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18391/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the second-instance criminal judgment for failing to adequately address the appellant's arguments regarding prescription and the necessity of witness testimony. The court found that the appellate court incorrectly dismissed evidence of agreements between the parties, which would have negated the fraud charge, and failed to explain why the defendant's conduct did not constitute fraud. Consequently, the criminal conviction was quashed because the statute of limitations had expired, while the civil liability judgment was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen.: The appellate court must provide specific reasoning on all grounds raised in the appeal, including prescription and evidentiary issues; failure to do so warrants annulment, and if the crime is extinguished by prescription, the conviction is void.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations appellate reasoning fraud conviction witness testimony civil remand lack of motivation criminal appeal contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen.
Art. 83, comma 4 e 9, D.L. n. 18 del 2020
art. 83 comma 4 e 9 del decreto-legge n.
Art. 640 cod. pen.
articolo 640 cod. pen
art. 507 cod. proc. pen
280432-03).Il Collegio intende conformarsi ai suddetti principi di diritto, rilevando che, nel caso di specie, il giudice di primo grado, all'udienza del 17.10.2019 dispose un rinvio d'ufficio per sentire dei testimoni citati ex art. 507 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.2, n.52617 del 13.11.2018, Rv. 274719-02
(così Sez.2, n.52617 del 13.11.2018, Rv. 274719-02).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALASSO DAVIDE nato a GIOIA DEL COLLE il 17/08/1965 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. udito il difensore di GALASSO DAVIDE, avvocato D'ANGELO VITTORIO del foro di Ascoli Piceno, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 9 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza di condanna nei confronti di Davide Galasso pronunciata dal Tribunale di Chieti per il reato di truffa in danno della parte civile Luciano Pitucci, in proprio e quale legale rappresentante della Edilpini s.r.I., con ulteriore condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede fatta salva la provvisionale di euro 6.000, ed alla rifusione delle spese legali di fase in favore della stessa.

2. Avverso la citata sentenza Davide Galasso, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione formulando a tal fine sei distinti motivi con i quali chiede di cassare l'impugnata sentenza, con rinvio a un nuovo giudice per un nuovo esame o, qualora se ne ritenessero sussistenti i requisiti, con decisione nel merito. 2.1 Con il primo motivo si eccepisce la violazione di legge per errata applicazione dell'art. art. 83 comma 4 e 9 del decreto-legge n. 18 del 2020, non potendosi applicare, ad avviso del ricorrente, la sospensione della prescrizione prevista da tale articolo per il periodo pandemico, in quanto nel lasso di tempo previsto dalla disposizione citata, ossia il periodo tra il 9 Marzo 2020 e il 30 giugno 2020, non vi fu alcuna attività processuale.

Ne conseguirebbe che essendoci stati nel corso del dibattimento di primo grado tre rinvii per legittimo impedimento del difensore, e conteggiandosi così un aumento di 60 giorni per ciascuna rinvio, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, numero 3) cod. pen. si giungerebbe ad individuare come data di maturazione della prescrizione il 4 giugno 2023, data antecedente all'udienza presso la Corte di appello del 9 giugno 2023. Ne risulta quindi che la prescrizione del reato sarebbe già intervenuta in data antecedente al giudizio di impugnazione. 2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per la mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto nessuno dei testimoni addotti a discarico dall'imputato nella lista testi presentata al giudice di primo grado fu ammesso a testimoniare, nonostante fossero state indicate le specifiche circostanze su cui essi avrebbero dovuto deporre e che avrebbero dimostrato l'inesistenza degli artifici e raggiri cui fa riferimento l'imputazione.

Tale questione fu oggetto anche di specifico motivo di impugnazione, su cui la Corte di appello di L'aquila ha deciso senza adeguatamente confrontarsi con l'eccezione dell'atto di appello, ritenendo erroneamente che i testi avrebbero dovuto testimoniare unicamente sul fatto che il materiale oggetto della asserita truffa non aveva valore, mentre, in realtà, i testi erano stati indicati per riferire anche su altre circostanze decisive, come precisato nella lista testi. 2.3 Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'articolo 640 cod. pen., nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità della stessa allorquando sono stati ritenuti integrati gli artifizi e raggiri cui fa riferimento la norma incriminatrice dall'essersi l'imputato asseritamente presentato come imprenditore del settore nonché solvibile.

Trattasi in tutta evidenza di una circostanza del tutto inidonea a integrare una condotta decettiva, in quanto qualsivoglia persona intraprenda una trattativa commerciale si presenta nella veste di imprenditore, senza che perciò solo si possa attribuire a tale fatto un intento truffa ldino. 2.4 Con il quarto motivo si duole della violazione dell'articolo 606 comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. per travisamento del fatto, con riferimento alla circostanza indicata nelle sentenze di merito che il Galasso non svolgesse attività nel settore dello smaltimento e che pertanto, così presentandosi, avesse messo in atto un raggiro nei confronti dei fratelli Pitucci. Dagli atti risulterebbe, invece, che la ditta a cui erano intestate le fatture con riferimento al cui mancato pagamento la società Edilpini lamenta di essere stata truffata, si occupava di gestione di rifiuti anche industriali ed aveva una Partita I.V.A. diversa da quella indicata dalla parte civile nell'atto di costituzione in giudizio. 2.4 Con il quinto motivo eccepisce la violazione dell'articolo 606 comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. per travisamento del fatto con riferimento alla circostanza che il Galasso, nel presentarsi ai fratelli Pitucci, li avrebbe convinti a concludere l'accordo con millanterie che avrebbero ingenerato una falsa aspettativa di solvibilità. Tale assunto non risulterebbe affatto, ad avviso del ricorrente, dalle testimonianze raccolte in dibattimento, in quanto la stessa vittima avrebbe ammesso di non essere stata oggetto di alcun artificio e raggiro. 2.5. Infine, con il sesto motivo si lamenta il travisamento del fatto con riferimento alla circostanza che il Galasso abbia, dopo l'asportazione dei materiali, fatto perdere le proprie tracce. Infatti, il contenuto della dichiarazione del teste Luciano Pitucci non consentirebbe di ritenere accertato il fatto che il Galasso dopo il carico dei materiali si sia reso irreperibile, bensì evidenzierebbe che la Edilpini s.r.l. non avesse fatto alcuno sforzo per tentare di entrarvi in contatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito saranno esposte.2. Quanto al primo motivo, in cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato che sarebbe stato commesso in data 6 giugno 2015, esso si ritiene fondato e perciò va accolto. La sentenza di appello, pronunciata in data 9 giugno 2023, ha affermato che la prescrizione sarebbe maturata solo il 9 settembre 2023, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione per tre casi di legittimo impedimento del difensore o dell'imputato, oltre al rinvio d'ufficio ex art. 83 D.L. n.18/2020 per emergenza Covid-19, per un periodo totale di sospensione calcolato in mesi 9 e tre giorni.

La Corte di appello ha però errato nell'interpretare la disciplina della sospensione della prescrizione nel periodo emergenziale per il Covid-19. Sul punto sono intervenute le Sezioni unite della Corte di Cassazione, che in massima affermano due principi di diritto: 1. "In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)" (si veda Sez. un., n.5292 del 26.11.2020, dep. 10.02.2021, Rv. 280432-02); 2. "In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo. (In motivazione, la Corte ha precisato che i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate)" (si veda Sez. un., n.5292 del 26.11.2020, dep. 10.02.2021, Rv. 280432-03).Il Collegio intende conformarsi ai suddetti principi di diritto, rilevando che, nel caso di specie, il giudice di primo grado, all'udienza del 17.10.2019 dispose un rinvio d'ufficio per sentire dei testimoni citati ex art. 507 cod. proc. pen. all'udienza fissata il 2.07.2020, quindi in data successiva ai periodi interessati dalla disciplina emergenziale per il Covid-19.

Ne consegue che per il periodo di rinvio d'ufficio della citata udienza non ricorre alcuna sospensione della prescrizione, a dispetto di quanto, invece, sostenuto dalla sentenza impugnata. Risulta, inoltre, corretto il calcolo indicato nel ricorso, secondo cui nel corso del dibattimento di primo grado furono disposti tre rinvii per legittimo impedimento del difensore (28.06.2018; 11.03.2021 e 4.11.2021), e conteggiandosi così un aumento di 60 giorni per ciascuna rinvio, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, numero 3) c:od. pen., si giunge ad individuare come data di maturazione della prescrizione il 4 giugno 2023, data antecedente all'udienza presso la Corte di appello del 9 giugno 2023.

In forza di tali considerazioni la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali, perché il reato contestato Davide Galasso è estinto per prescrizione.

3. Gli altri motivi di ricorso riguardano la responsabilità di Davide Galasso per il fatto illecito a lui contestato, che in questa sede deve essere in ogni caso valutata ai fini della responsabilità civile per la quale vi è stata la costituzione di parte civile di Luciano Pitucci, in proprio e quale legale rappresentante della Edilpini s.r.I., con condanna generica al risarcimento dei danni in suo favore da liquidarsi in separata sede (si veda in tal senso Sez. 2, n.35140 del 06.05.2022, Rv.283951-01). In via preliminare, va ricordato che il giudice di appello in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, è tenuto a motivare in modo puntale e analitico su ogni punto a lui devoluto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado. (così Sez.2, n.52617 del 13.11.2018, Rv. 274719-02).

Nel caso di specie il Collegio ritiene che la sentenza impugnata non offre una motivazione adeguata a rispondere alle specifiche censure dedotte con l'atto di appello, in sostanziale violazione dell'obbligo di motivazione che incombe sul giudice del gravame. In particolare, con riguardo all'eccezione relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva, precisamente l'audizione dei testimoni addotti a discarico dall'imputato nella lista testi presentata al giudice di primo grado, nonostante fossero state indicate le specifiche circostanze su cui essi avrebbero dovuto deporre e che avrebbero dimostrato l'inesistenza degli artifici e raggiri cui fa riferimento l'imputazione, emerge senza dubbio che la Corte di appello di L'aquila ha deciso senza adeguatamente confrontarsi con la deduzione contenuta nell'atto di appello, ritenendo erroneamente che i testi indicati (Giuliano TRAINI, Libero Borsani, Renato BELLIA) avrebbero dovuto testimoniare unicamente sul fatto che il materiale oggetto della asserita truffa aveva scarso valore, mentre, in realtà, i testi erano stati indicati per riferire anche su altre circostanze decisive, come precisato nella lista testi, in particolare sul fatto che vi fossero stati degli accordi tra l'imputato ed i fratelli Pitucci in forza dei quali per la pulizia del capannone il Galasso avrebbe preso per sé il materiale ferroso senza corrispondere nulla.

Tali circostanze, se appurate come vere, porterebbero ad escludere l'integrazione della truffa per il mancato pagamento del corrispettivo in denaro che non sarebbe stato, a quel punto, dovuto. Al pari non vi sono adeguate motivazioni relativamente agli artifizi e raggiri realizzati dall'imputato, non potendosi essi configurarsi per il solo fatto di essersi presentato come imprenditore nella trattativa con la controparte. La Corte di appello avrebbe dovuto chiarire in modo analitico e diffuso circa l'efficienza causale delle condotte del Galasso nell'integrazione della fattispecie di cui all'art.640 cod. pen., tenuto conto che il mancato pagamento del corrispettivo di una prestazione altrui oppure il sottrarsi ai contatti con i propri debitori non sono condotte di per sé sufficienti a configurare il reato di truffa, essendo azioni comuni con altre fattispecie penali nonché con il mero illecito civile da inadempimento contrattuale.

4. A fronte di siffatte carenze motivazionali la sentenza impugnata va annullata anche in relazione alle statuizioni civili, con rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello,