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Sentenza — n. 18390/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals on money laundering convictions citing lack of procedural nullity and merit review limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18390/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three women convicted of money laundering inadmissible. The appellants argued for procedural nullity due to the lack of a hearing for a witness who had been acquitted and claimed the lower court ignored specific bank documents. The court rejected these claims, ruling that the appeal's brevity was justified by prior reasoning and that the witness's testimony was not new evidence, while the assessment of bank records fell within the merits review scope.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.; Art. 603, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 648 bis cod. pen.; Art. 43 cod. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal based on the absence of a hearing for a witness acquitted by prescription does not constitute procedural nullity if the evidence remains complete and the testimony is not considered new, and that the evaluation of specific bank documents falls within the scope of merits review.

Parole chiave

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money laundering conviction procedural nullity acquitted witness testimony bank document evaluation appeal inadmissibility merits review scope prosecution appeal obbligo di versamento supplementare del socio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.
Art. 603, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 648 bis cod. pen.
Art. 43 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità degli stessi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 197 bis cod. proc. pen
articolo 603 cod. proc. pen
La Corte di appello relativamente a tale motivo di impugnazione ha affermato quanto segue: "Né ammissibile risulta la richiesta di rinnovazione istruttoria con l'audizione di Aldo Lopriore avanzata con l'atto di appello, non sussistendo i presupposti di cui all'articolo 603 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità degli stessi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n.33588 del 13.07.2023, Colusso
Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio
Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LATERZA ANNA nato a MONOPOLI il 10/03/1956 RIZZI MARZIA nato a MONOPOLI il 13/06/1973 RIZZI ALESSANDRA ANTONIA nato a MONOPOLI il 14/04/1976 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato MODESTI GIUSEPPE del foro di I3ARI, in difesa di: LATERZA ANNA, RIZZI MARZIA e RIZZI ALESSANDRA ANTONIA, che si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 Marzo 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bari in data 19 gennaio 2017 con rito abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Ivana Francesca Rizzi perché il reato ascrittole era estinto per intervenuta prescrizione, e confermava, invece, la condanna nei confronti delle altre imputate appellanti Anna Laterza, Marzia Rizzi ed Antonia Alessandra Rizzi, tutte incolpate del delitto di cui agli articoli 81, 110 e 648 bis cod. pen..

2. Avverso la citata decisione Anna Laterza, Nlarzia Rizzi ed Antonia Alessandra Rizzi, a mezzo del comune difensore, ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo un unico motivo articolato in più punti. 2.1. Nel primo punto eccepiscono l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 648 bis e 43 cod. pen., in ordine al momento rappresentativo del dolo di riciclaggio. Con il secondo lamentano ex articolo 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articoli 603, comma 3 e 125, comma 3, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione dell'ordinanza negatoria della rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l'audizione testimoniale di Aldo Lopriore, non più imputato nel reato connesso (vale a dire il reato presupposto del riciclaggio contestato) in quanto prosciolto in via definitiva per intervenuta prescrizione (sentenza del 6/06/2019).

Nel terzo punto deducono la mancanza di motivazione sempre con riguardo alla denegata rinnovazione istruttoria. Infine lamentano la manifesta illogicità della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati ed allegati, con riguardo al travisamento per omissione della documentazione bancaria relativa alla Sica s.r.I.. In particolare, con l'articolato motivo di ricorso si rileva che già con l'atto di appello era stato rappresentato il fatto che le imputate avessero accettato di versare su propri conti correnti gli assegni ricevuti da Aldo Lopriore non sapendo della provenienza illecita di tali somme in quanto proprio il Lopriore, persona da loro conosciuta in virtù di legami di parentela, gli aveva spiegato che egli non aveva versato i medesimi assegni sul conto della Sica s.r.I., di cui era amministratore, in quanto la provvista sarebbe stata assorbita dalla consistenza esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito, come risulta agli atti dalla documentazione bancaria prodotta relativa al conto corrente della Sica s.r.I..

In altre parole, esse avrebbero agito non per ostacolare la provenienza illecita del denaro, ma solo per fare un favore al Lopriore, il quale nelle more del processo ha visto definita la sua posizione processuale con una sentenza del 6/06/2019 di proscioglimento per intervenuta prescrizione, e che quindi in appello avrebbe potuto essere sentito nella nuova veste di testimone assistito ex art. 197 bis cod. proc. pen., con il correlato obbligo di dire la verità sui fatti riguardanti altri imputati di fatti connessi. Si tratterebbe di una prova decisiva ai fini della decisione perché potrebbe dimostrare che le imputate agirono in buona fede, senza il dolo del riciclaggio.

In ogni caso la motivazione della Corte di appello di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria appare pressoché apparente, stante la sua apoditticità nelle argomentazioni; al pari non sarebbe stato tenuto in considerazione un importante elemento di prova documentale in atti, ossia gli estratti di conto corrente bancario della SICA s.r.I., che fornirebbero un dato di conferma della tesi difensiva, fornendo, unitamente alla sentenza di primo grado, una motivazione manifestamente contradditoria sulla rilevanza di questi documenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Quanto al primo punto dell'unico motivo di ricorso riguardante la consapevolezza in capo alle imputate della provenienza illecita delle somme di denaro ricevute da Aldo Lopriore, va evidenziato che le ricorrenti, come emerge anche dallo stesso ricorso e dall'atto di appello (pag.15), fossero ben consapevoli che gli assegni versati sui loro conti correnti oppure cambiati "provenivano da legittime operazioni di vendita di prodotti effettuate dalla Sica s.r.l. è la ragione per la quale le operazioni di incasso e di emissione di assegni avveniva sui loro conti era la notoria situazione di indebitamento bancario della società che proprio ragione dei loro rapporti con il Lopriore era la loro nota.

Erano convinte, come il Lo priore aveva loro spiegato che se costui avesse versato gli stessi titoli sul conto della sica la provvista sarebbe stata assorbita dalla debitoria vantata dall'istituto di credito". In tutta evidenza, si tratta di affermazioni sostanzialmente ammissive delle proprie responsabilità, in quanto le ricorrenti hanno dichiarato di essere consapevoli che gli assegni ricevuti da Aldo Lopriore e versati sui loro conti correnti oppure cambiati erano di spettanza della società Sica a r.I., e che quindi, di fatto, si trattava di somme di denaro distratte dai conti della Sica s.r.I., che potevano, quindi, essere provento di diverse tipologie di illecito come la bancarotta, gli illeciti tributari, nonché i reati di contrabbando, come fu nel caso di specie.

In tema di dolo, va ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nell'affermare quanto segue: "In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito". (così in massima Sez.2, n.36893 del 28.05.2018, Rv. 274457-01; conf. Sez.5, n.21925 del 17.04.2018, Rv.273185-01). Di recente la Corte ha stabilito, inoltre, che la provenienza illecita di rilevanti somme di denaro può essere dimostrata anche attraverso prove logiche, non essendo, peraltro, necessaria la conoscenza in capo all'agente dell'esatta tipologia del reato presupposto.

In tal senso la sentenza Sez.2, n.16012, del 14.03.2023, Rv.284522-01, che ha affermato il seguente principio di diritto: "Integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche".

Il Collegio intende ribadire i principi sopra esposti, che ben si conformano al caso in esame, tenuto conto degli stretti rapporti di parentela con Lopriore e delle ingenti somme di denaro ricevuto dallo stesso, circostanze che offrono un quadro probatorio consolidato circa la consapevolezza, anche nella configurazione del solo dolo eventuale, della provenienza illecita delle somme di denaro contenute negli assegni destinati al patrimonio della Sica s.r.I.. 2.2 Anche il secondo punto del motivo di ricorso, inerente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, è manifestamente infondato.

Sul punto va ribadita la giurisprudenza consolidata che afferma il principio secondo cui: "Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza" (così in massima Sez. 2, n.40855 del 19.04.2017, Rv.271163-01; conf.

Sez.1, n.12928 del 7.11.2018, Rv.276318-02). Nel caso in esame la motivazione dei giudici di appello non presenta lacune, né vizi derivanti da manifesta illogicità o contraddittorietà. La Corte di appello relativamente a tale motivo di impugnazione ha affermato quanto segue: "Né ammissibile risulta la richiesta di rinnovazione istruttoria con l'audizione di Aldo Lopriore avanzata con l'atto di appello, non sussistendo i presupposti di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. in ordine alla assoluta necessità di una tale audizione ai fini del decidere".

L'estrema sinteticità della motivazione sul punto trova giustificazione nel fatto c:he, nei passaggi precedenti ad essa, la sentenza motiva adeguatamente sulle ragioni poste a fondamento della decisione di confermare la sentenza di condanna, descrivendo in maniera compiuta e coerente le prove a carico delle imputate. Il Collegio condivide la valutazione di non ritenere necessaria l'audizione di Aldo Lopriore, stante la completezza del compendio probatorio, in parte documentale ed in parte fondato sull'ammissione dei fatti da parte delle imputate stesse.

Va poi evidenziato che, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, l'audizione di Aldo Lopriore non può in ogni caso essere ritenuta una prova nuova, dato che il suo ruolo nella vicenda giudiziaria è da sempre centrale e ben noto; l'unica novità consiste nella modifica della sua veste processuale, da imputato in procedimento connesso a quella di testimone assistito ex art. 197 bis cod. proc. pen., a seguito del suo proscioglimento per prescrizione, circostanza che non integra la nozione di prova nuova o sopravvenuta. Quanto infine alla mancata valutazione delle risultanze bancarie indicate dalle difese, si tratta di una valutazione di merito che non può essere sindacata in sede di legittimità, considerato che la decisione dei giudici di merito non appare per nulla illogica tenuto conto, come già evidenziato, dell'ampio compendio probatorio esaminato e posto a fondamento della sentenza di impugnata, che costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice per le indagini preliminari, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n.33588 del 13.07.2023, Colusso, n.m.;

Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

3. Per tutte le considerazioni fin qui esposte, dunque, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità degli stessi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e