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Sentenza — n. 18384/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18384/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18384/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza 15 marzo 2022 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina e lesioni aggravate. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell'imputato deduce: (1) inosservanza di norme processuali (art.156, 171, 179, 429 e 601 c.p.p.) in relazione alla i mancata notifica (e quindi mancata presenza) dell'imputato per il procedimento d'appello, in quanto detenuto, condizione questa nota nel processo fin dal grado precedente; (2) violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato; (3) violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18384/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione al primo motivo con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Data la natura del vizio denunciato (error in procedendo commesso nella notifica all'imputato della citazione in appello) la Corte è preliminarmente gravata dall'onere dell'esame del fascicolo, consentito con riguardo alle questioni processuali, in relazione alle quali la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

Parole chiave

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circostanza attenuante commisurazione della pena per rapina infrazione privilegiata permesso di promuovere un procedimento penale ritardo ingiustificato dell'azione penale ritiro della querela penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAMANNNA IVAN nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 12/05/1971 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione al primo motivo con rinvio; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza 15 marzo 2022 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina e lesioni aggravate.

2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell'imputato deduce: (1) inosservanza di norme processuali (art.156, 171, 179, 429 e 601 c.p.p.) in relazione alla i mancata notifica (e quindi mancata presenza) dell'imputato per il procedimento d'appello, in quanto detenuto, condizione questa nota nel processo fin dal grado precedente; (2) violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato; (3) violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione al primo motivo con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Data la natura del vizio denunciato (error in procedendo commesso nella notifica all'imputato della citazione in appello) la Corte è preliminarmente gravata dall'onere dell'esame del fascicolo, consentito con riguardo alle questioni processuali, in relazione alle quali la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Espletato tale esame, si rileva, in relazione alla doglianza azionata e sopra sinteticamente riassunta, quanto segue: - la condizione dell'imputato, di detenuto per altra causa, era pacificamente nota nel corso del giudizio di primo grado (cfr. interrogatorio dell'imputato) ed è stata esplicitata anche nella sentenza che ha concluso il procedimento con la frase rituale, leggibile nella prima pagina dell'intestazione: "Lamanna Ivan...

Detenuto p.a.c. presso la Casa di reclusione di Opera, oggi presente." - anche l'intestazione della sentenza di secondo grado, dà atto della condizione detentiva ("per altro", come si legge) dell'imputato all'epoca dell'udienza, svoltasi in base al rito cartolare il 1° giugno 2023; - ciò nonostante, il decreto di citazione per l'udienza di discussione in appello (datato 28 marzo 2023) indica l'imputato come libero e non è mai stato inviato ai fini della notifica all'imputato detenuto ex art.156 c.p.p. al carcere ove l'imputato era all'epoca detenuto; - infine, a completamento del quadro, occorre aggiungere che v'è in atti una richiesta di informazioni al DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia) del 23 maggio 2023 con relativa certificazione attestante la condizione dell'imputato e che vi è un successivo invio della notifica al DAP datato 6 giugno 2023.

2. Da quanto premesso, interpretato alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, si deve tratte la conclusione che l'eccezione preliminare sollevata dall'imputato sia corretta. Non vi possono essere dubbi, in base alle circostanze sopra esposte, che la Corte di appello fosse nelle condizioni di conoscere la restrizione carceraria dell'imputato. La intestazione della sentenza di primo grado, se non la lettura dei verbali d'udienza, avrebbe dovuto immediatamente allentare l'Ufficio, inteso nel suo complesso, composto dai Magistrati e dal personale di Cancelleria, sulla circostanza.

Ed in effetti, che ad un certo punto, prima dell'udienza del 1° giugno 2023 il sospetto della condizione detentiva fosse sorto, è testimoniato dalla richiesta formulata al DAP il 23 maggio 2023. Sennonché, a tale adempimento 'investigativo' non ha fatto seguito quanto necessario per fugare il dubbio. Con l'esito inconseguente, per non dire paradossale, che una successiva notifica all'imputato è eseguita presso il DAP il 6 giugno 2023 e che la sentenza reca (correttamente) la condizione di detenuto per altra causa dell'imputato. Non vi possono essere dubbi che all'imputato detenuto, anche per altra causa, la notifica vada eseguita mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (come nel caso di specie) e che tale disciplina debba trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa", come affermato da questa Corte, nel suo più autorevole consesso (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020 Imp. S. Rv. 2781369 - 01). Trattasi di nullità a regime intermedio (cfr. Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023 Charkoui Rv. 285795 - 01) ma nell'assenza, nel caso concreto, di alcun elemento attestante l'attività compiuta in udienza, la prima occasione concretamente utile per la formulazione dell'eccezione va identificata, in questo specifico caso, nella redazione del ricorso per cassazione.

3. Per tale ragione, la sentenza va annullata con rinvio del processo ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Così deciso in Rom