Italian court dismisses appeal on preventive measures, ordering case transmission to Court of Appeal instead of Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by administrators of two companies regarding the restitution of funds seized under preventive measures. The lower court had partially ordered restitution, excluding amounts used to pay the judicial administrator's fees, which the appellants argued were state expenses. The court ruled that the appeal must be treated as an appeal to the Court of Appeal rather than a direct cassation request, thereby transferring jurisdiction to the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42, comma 7, d.l. 159/2011; Art. 10, d.l. 159/2011: Appeals against first-instance decisions in preventive measures proceedings must be transmitted to the Court of Appeal, not the Court of Cassation, even when filed by the beneficiary of the ablatory measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposti da:
1) Fuggetti Anna, nata a Taranto il 04/01/1980, 2) Catapano Cosimo, nato a Taranto il 04/01/1995 avverso l'ordinanza del 27/11/2023 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto di qualificare il ricorso come appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso; letta la memoria del difensore, Avv. Luigi Esposito;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Lecce, quale giudice in tema di misure di prevenzione, ha parzialmente accolto le istanze avanzate dai ricorrenti in qualità di amministratori di due società i cui beni erano stati sottoposti a confisca di prevenzione poi oggetto di revoca definitiva. Con tali istanze i ricorrenti avevano chiesto la restituzione di tutte le somme prelevate per la procedura giudiziaria nel periodo di amministrazione dei compendi societari. Il Tribunale ha disposto la restituzione soltanto di una parte delle somme richieste, ritenendo che le altre non andassero restituite in quanto utilizzate per onorare il compenso percepito dell'amministratore giudiziario.
2. Ricorrono per cassazione Anna Fuggetti e Catapano Cosimo, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale restituito le somme inerenti ai compensi per l'amministratore delle società, le quali hanno natura di spese giudiziali e, pertanto, seguendo la soccombenza, devono essere poste a carico dello Stato.
3. L'atto di impugnazione, come correttamente argomentato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, deve essere qualificato come appello, con consequenziale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso. Secondo l'espressa previsione di cui all'art. 42, comma 7, d.l. vo 6 settembre 2011 n. 159 - estendibile anche al caso, come quello in esame, nel quale l'istanza sia stata presentata dal titolare dei beni oggetto della misura ablativa - è, infatti, la Corte di appello a dover decidere sull'impugnazione dei ricorrenti del provvedimento di primo grado e, ciò, anche in sintonia con il generale sistema delle impugnazioni in materia di misure di prevenzione tracciato dall'art. 10 del decreto citato.
P.Q.M.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.03.2024. Il Consigliere estensore ePresidente Giuseppe Sgadari Anna Petruzellis 'rANY DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONt t