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Sentenza — n. 18181/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals against a partial reform of a criminal sentence as inadmissible due to waived grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18181/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by four defendants inadmissible. The defendants challenged a partial reform of their sentences, arguing issues regarding factual reconstruction, legal qualification, and procedural nullities. The court ruled that the appeals were based on manifestly unfounded, generic, and inadmissible grounds, including waived arguments and matters precluded by the nature of the appellate agreement.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation against sentences formed pursuant to Art. 599-bis are inadmissible if they rely on waived grounds, renounced conditions, or issues reviewable ex officio, as the appellate judgment's effect is limited to non-renounced motives.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility partial reform of sentence waived grounds of appeal concordato in appello procedural nullity waiver criminal procedure code costs of litigation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Il primo motivo di ricorso di Antonella Scaglione invoca in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
- ha rideterminato, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta a Salvatore Di Paolo, Domenico Tamarisco e Alfonso Scaglione, confermando nel resto.
Art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
- ha rideterminato, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta a Salvatore Di Paolo, Domenico Tamarisco e Alfonso Scaglione, confermando nel resto.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo ci sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro
272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv.
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti
Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di DI PAOLO SALVATORE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 21/09/1977 TAMARISCO DOMENICO nato a TORRE ANNUNZIATA il 21/08/1974 SCAGLIONE ANTONELLA nato a BELVEDERE MARITTIMO il 09/10/1966 SCAGLIONE ALFONSO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 12/01/1968 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZE; sentite le richieste del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentite le conclusioni dell'avv. ROCCO CRUSCO, per Alfonso Scaglione e Antonella Scaglione, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli - in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa in data 13 dicembre 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Noia nei confronti di Salvatore Di Paolo, Domenico Tamarisco, Antonella Scaglione e Alfonso Scaglione, per il reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen. - ha rideterminato, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta a Salvatore Di Paolo, Domenico Tamarisco e Alfonso Scaglione, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Ricorso di Salvatore Di Paolo. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto e alla sua qualificazione giuridica, nonché alla riduzione della pena. 2.2. Ricorso di Domenico Tamarisco. Violazione di legge in relazione all'omessa valutazione della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con fatti oggetto di altre sentenze irrevocabili. 2.3. Ricorso di Alfonso Scaglione. Violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, nonché nullità della sentenza per omesso avviso di deposito. 2.4. Ricorso di Antonella Scaglione. 2.4.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di concorso e al mancato riconoscimento dell'errore determinato dall'inganno altrui. 2.4.2. Nullità della sentenza per omesso avviso di deposito.

3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

1. Il primo motivo di ricorso di Antonella Scaglione invoca in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. peri., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;). La Corte di appello illustra congruamente e in piena aderenza alle risultanze processuali il proprio percorso giustificativo in ordine alla piena coscienza e volontà di Antonella Scaglione di offrire un imprescindibile apporto causale alla rapina, accompagnando il fratello e Tamarisco, con la propria vettura, da Scalea a San Giuseppe Vesuviano ed entrando poi nell'esercizio commerciale, con effetto tranquillizzante sulla commessa.

Con argomentazione scevra di vizi logici e giuridici, si evidenzia infatti l'implausibilità delle ragioni addotte quali presunti motivi del lungo viaggio, non sorrette da adeguati riscontri, a fronte del sintetico giudizio di inattendibilità dei dichiaranti Magda Scaglione e De Girolamo (p. 10), la genericità dell'invito alla festa per la prima comunione di un'asserita nipote, di cui non è neppure provato il legame di parentela (p. 11), la mancata presentazione con l'altro còrreo Di Paolo, arrivato in moto (p. 11), la visita medica della figlia già effettuata la settimana precedente, che renderebbe non credibile un tentativo di nuova visita senza appuntamento, data la distanza notevole (p. 10), l'impossibilità di non accorgersi che i coimputati prima di entrare si coprirono la punta delle dita con nastro adesivo e si munirono di sacchi (p.11), la mancanza di sorpresa quando gli altri coimputati minacciarono e strattonarono la commessa (pp. 11-12), la mancata prova di raggiri in suo danno da parl:e del fratello (p. 12).

Le doglianzt in quanto dirette a un'impossibile rilettura del compendio istruttorio, sono dunque non consentite in questa sede di legittimità.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso di Antonella Scaglione, inerente la asserita nullità della sentenza in conseguenza dell'omissione dell'avviso di deposito (nullità eccepita anche da Alfonso Scaglione), la doglianza non risulta sorretta da un concreto interesse, in difetto di rilievi sulla tempestività dell'impugnazione, e risulterebbe in ogni caso manifestamente infondata, dal momento che la motivazione della sentenza, decisa all'udienza del 13 settembre 2023 (a cui hanno partecipato i difensori, giusto rinvio, richiesto all'udienza dell'8 settembre dall'avv.

Crusco, come emerge chiaramente dai relativi verbali, fidefacienti sul punto, nonché dalla ricostruzione dello svolgimento del processo nel corpo del testo e dagli ulteriori atti del fascicolo, nonostante il solo dispositivo indichi erroneamente la data dell'8 settembre 2023) e per la quale ci si era riservati il deposito entro sessanta giorni, è stata depositata il 10 novembre 2023; il provvedimento, contrariamente alle deduzioni dei ricorrenti, risulta dunque depositato nei termini, senza alcuna necessità di procedere all'avviso di deposito ex 548, comma 2, cod. proc. pen.

3. I ricorsi presentati nell'interesse di Salvatore Di Paolo, Domenico Tamarisco e Alfonso Scaglione possono essere esaminati congiuntamente, salvo, per Scaglione, quanto ulteriormente già precisato al precedente paragrafo 2. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755).

Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878). La pena inflitta, peraltro, è esattamente quella concordata tra le parti. Le censure proposte dai ricorrenti non sono dunque consentite in relazione alla sentenza impugnata.

4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo ci sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della