Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest regarding mafia method aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court incorrectly valued irrelevant elements like his criminal record and subjective qualities to establish the mafia method aggravation. The court rejected this because the exclusion of the aggravation would not benefit the appellant, as it would not alter the duration or legality of the detention measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged error does not produce a favorable effect for the appellant, such as by not modifying the length or validity of a precautionary measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PESCE OSCAR DAVIDE nato ad Andria il 20/3/1989 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DI BARI in data 8/11/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Mariaemenauela Guerra che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza dell'8/11/2023 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Pesce Oscar Davide avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bari in data 16/10/2023 in ordine ai delitti di cui ai capi 1), 2), 3) (estorsioni, usura e detenzione e porto illegale di armi, tutti aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.). 2.Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Pesce Oscar Davide deducendo mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso contestata nei capi 1),2),3).
Assume la difesa che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato elementi (il curriculum criminale del Pesce, le sue qualità soggettive ovvero il timore ingenerato nella vittima) irrilevanti ai fini della configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso, essendo a tal fine necessario verificare le modalità dell'azione e cioè se questa contenga riferimenti del soggetto agente, all'appartenenza a consorterie mafiose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Va infatti osservato che la censura non è sorretta da concreto interesse, atteso che la sua esclusione non determinerebbe alcun effetto favorevole per il ricorrente, non incidendo sul termine di durata della misura cautelare né sulla legittimità della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 20891del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). 2.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla delle ammende. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttore dell'istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento. P.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.