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Sentenza — n. 18119/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order in mafia association case citing double presumption of danger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding procedural violations and insufficient motivation. The applicant argued that the lower court ignored investigative files and misinterpreted witness testimony to justify his continued detention. The court ruled that the specific provisions on mafia association create a double presumption of danger, relieving the judge of the burden to positively prove current risks when no evidence suggests the defendant has severed ties with the criminal group.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 273, cod. proc. pen.; When proceedings concern participation in a mafia association, a double presumption exists regarding the necessity and adequacy of pre-trial detention, meaning the judge need not positively demonstrate current dangers unless the defendant proves otherwise.

Parole chiave

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mafia association participation double presumption of danger pre-trial detention adequacy severance of criminal ties inadmissibility of appeal custodia in carcere presumption simple motivo della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo).
Art. 273, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. rito
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp.
art. 274 cod. proc. pen
275, comma 3, c.p.p., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen
Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttore dell'istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023
Sez. 5 n. 51742 del 13/06/2018
Sez. 5 n. 51742 del 13/06/2018, Rv.
Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015
275255; Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep.
Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021
275, comma 3, c.p.p.) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva, tanto meno dal mero decorso del tempo dalla data del commesso reato (sul punto si veda Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRIFFO MICHELE nato IL 18/10/1980 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DI CATANZARO in data 19/10/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Mariaemenauela GUERRA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. Giovanni Merante difensore di Griffo Michele che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/10/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Griffo Michele avverso l'ordinanza dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 14/9/2023 con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere n relazione al delitto di cui all'art.416 bis cod. pen. 2.Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Griffo Michele il quale, con il primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 309 co. 5 e 10 cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata declaratoria di inefficacia della misura per la mancata trasmissione degli atti di indagine relativi al processo "Overland", da cui il Tribunale avrebbe tratto elementi per la ricostruzione del gruppo mafioso cui il ricorrente avrebbe aderito.

3. Con il secondo motivo deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle deduzioni difensive con le quali era stato evidenziato il travisamento degli atti processuali ( intercettazioni) e la mancanza di riscontri in relazione alla dichiarazioni del collaboratore Monti. Il Tribunale avrebbe superato dette censure con motivazione non aderente ai dati processuali . 4.Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta attendibilità del collaboratore Monti il quale, contrariamente a quanto si assume nell'ordinanza, aveva dichiarato di avere motivo di contrasto con Griffo.

5. Il quarto motivo attiene alla asserita mancata individuazione degli elementi costitutivi della condotta partecipativa. Il Tribunale avrebbe valorizzato elementi del tutto ininfluenti come le forniture effettuate in favore del Comune o incontri sporadici con gli appartenenti alla consorteria.

6. Il quinto motivo riguarda invece le esigenze cautelari in ordine alle quali, a dire del ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di motivare non essendo sufficiente il richiamo contenuto nell'ordinanza alla presunzione semplice di cui all'art. 275 , co, 3 cod. proc. pen. dato che l'indagato, secondo quanto riferito dagli inquirenti, era collocato ai margini della consorteria, mentre sarebbe apodittica l'affermazione secondo cui Griffo avrebbe svolto un ruolo egemone anche in costanza di detenzione. Con memoria depositata 1'11 marzo 2024 , l'avv. Merante e l'avv. Scapino in replica alle conclusioni del Procuratore generale, hanno insistito nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 motivi proposti sono tutti manifestamente infondati pertanto il ricorso, va dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo argomento difensivo posto all'attenzione di questa Corte e cioè il fatto che il Tribunale non avrebbe dichiarato la perdita di efficacia della misura a fronte della mancata trasmissione degli atti di indagine relativa al processo "Overeland", è manifestamente infondata oltre che generica. In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare (Sez. 6, n. 8657 del 12/12/2013Rv. 258797;

Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, Rv. 273348; Sez. 2, n. 20191 del 04/02/2015, Rv. 263522). Nella specie il ricorrente non ha indicato quale fosse l'atto di indagine dell'operazione Overland asseritamente decisivo e non trasmesso. Né può ritenersi che il Tribunale abbia violato il diritto di difesa utilizzando atti sottratti al contraddittorio, poiché l'ordinanza impugnata, nel passaggio indicato dal ricorrente, si è limitata ad una rappresentazione storica della cosca Carpino e del gruppo dei Cervesi ( cfr. pag. 9 dell'ordinanza ) posto che la collocazione del Griffo all'interno del gruppo criminale, ha trovato la sua fonte probatoria in altro preponderante materiale investigativo rappresentato dalle dichiarazioni del collaboratore Monti il cui narrato, dal contenuto auto ed el:ero accusatorio, è stato attentamente vagliato e ritenuto genuino, spontaneo, dettagliato ed alieno da intenti calunniatori o vendicativi (pag. 10 dell'ordinanza impugnata).

A ciò si aggiunga che il Tribunale ha valorizzato anche dati emersi dalle intercettazioni che oggettivamente dimostravano la persistente adesione di Griffo alla famiglia Carpino di Petronà con la quale operava in piena sinergia e collaborazione ( cfr. pag. 10 e segg.). A tal riguardo occorre precisare che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez.2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389;

Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv.263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650).

Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020), circostanza questa non ricorrente nel caso di specie. 2.Quanto poi alla censura che involge la asserita mancanza di gravità indiziaria in relazione alla condotta partecipativa di Griffo, è lo stesso ricorrente che, ancora una volta, inammissibilmente, richiama le intercettazioni valorizzate dal Riesame tentando di attribuire ad esse un diverso ed a sé favorevole significato.

Il collegio cautelare ha richiamato conversazioni attestanti i persistenti contatti dell'imputato con esponenti del sodalizio mafioso ( Elia, Rocca, Iervasi), idonei a dimostrare non solo un significativo livello di linterlocuzione con essi, ma anche la sua permanente adesione al programma del sodalizio mafioso. In particolare è stato rimarcato che Griffo si stava interessando ad entrature nel Comune di Cerva, elemento dimostrativo del riconosciuto spessore mafioso dello stesso, in grado di controllare il territorio di competenza ( pag. 12) .

3. Quanto rappresentato dal collegio cautelare in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del Griffo all'associazione di mafiosa " storica", consente di superare le censure difensive articolate nel motivo 5 relativo alla sussistenza dei pericula libertatis e di adeguatezza della misura carceraria. E' stato infatti affermato, con giurisprudenza consolidata che si condivide, che quando si procede per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una doppia presunzione, "relativa" quanto alla sussistenza delle esigenze cautelali ed "assoluta" con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula liberta6s- , ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857;

Sez. 5 n. 51742 del 13/06/2018, Rv. 275255; Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266005). Nel caso in esame, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, c.p.p.) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva, tanto meno dal mero decorso del tempo dalla data del commesso reato (sul punto si veda Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004:La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo).

La Corte di appello ha puntualmente motivato al riguardo ricordando la stabile intraneità di Griffo agli ambienti "ndranghetisti ed il ruolo egemone ancora esercitato sul territorio in costanza di detenzione, "rappresentando egli un punto di riferimento che non ha perso la sua caratura criminosa" (: cfr. pag. 13 della ordinanza impugnata).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttore dell'istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento. P.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle