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Sentenza — n. 18106/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being hypothetical and generic regarding criminal trial motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18106/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was manifestly unfounded and generic. The defense argued insufficient motivation regarding the proven criminal responsibility for fraud, but the court found the argument merely hypothetical and failed to attack the trial court's factual evaluation under the specific legal requirements. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logical and congruent with the evidence, rejecting the request for a third factual judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on a hypothetical alternative version of facts that does not critically attack the motivation's evaluation of the facts is inadmissible as it violates the principle of nomofilachia and seeks a prohibited third factual judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal hypothetical facts insufficient motivation nomofilachia principle third factual judgment criminal procedure law fraud conviction truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
articolo 640 c.p
in riferimento all'insufficiente motivazione rispetto alla prova certa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'articolo 640 c.p.'.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIPOLLETTA CORRADO nato a AVELLINO il 23/02/1966 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Nocera ha condannato Corrado Cipolletta alla pena di giustizia per il reato di truffa.

2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo con cui si chiede 'annullamento della sentenza per violazione dell'articolo 606 lett.b) ed e ) c.p.p. in riferimento all'insufficiente motivazione rispetto alla prova certa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'articolo 640 c.p.'.

3. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. L'unico motivo su cui si fonda il ricorso è manifestamente infondato e generico e come tale condanna il ricorso all'inammissibilità. Formulato in via ipotetica ("sarebbe stato più opportuno verificare le modalità precise con le quali veniva effettuato tale versamento -dell'assegno, n.d.r.- sul conto corrente..."), esprime un'opinione, un'ipotesi, ma non giunge a criticare la motivazione in relazione ad uno dei tre vizi che, soli, a mente dell'art. 606 lett.

e) c.pp., consentono la formulazione di una critica di legittimità che 'attacchi' la motivazione sotto il profilo della valutazione del fatto. In altre parole, il motivo, come spesso avviene, propone una versione alternativa dei fatti e pretende di ottenere da questa Corte un ennesimo (il terzo) giudizio sul fatto, ciò che è precluso a questa Corte che deve attenersi alla nomofilachia. Sennonché, il giudizio formulato in fatto dai giudici di merito è immune da contraddittorietà o illogicità manifeste, poiché appare del tutto congruo ed adeguato trarre dalla sequenza versamento dell'assegno di origine delittuosa sul proprio conto - prelievo del versato, per cassa o per bancomat - mancata restituzione, la conclusione che l'autore della condotta sia il titolare del conto.

Anche perché la tesi alternativa, che sia stato qualcun altro a effettuare il versamento è smentita non solo dal contenuto della querela, che appunta sul Cipolletta l'azione della consegna del titolo, ma anche dal fatto che il prelievo da casse automatiche possa essere esclusivamente eseguito da chi, titolare del rapporto o da questi delegato, abbia la disponibilità del bancomat e sia a conoscenza del PIN di attivazione dello stesso.

5. Per le suddette ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 febbraio 2024 Il Consì H