Sentenza — n. 17647/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 31 ottobre 2023, avente ad oggetto il profitto del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis cod.pen.. Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione inviata alla cancelleria di questa Corte, il ricorrente, a mezzo del difensore, ha ritualmente rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata revocata la misura cautelare emessa nei suoi confronti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640-bis cod.pen; Sentenza — n. 17647/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640-bis cod.pen.. Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione inviata alla cancelleria di questa Corte, il ricorrente, a mezzo del difensore, ha ritualmente rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata revocata la misura cautelare emessa nei suoi confronti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Laera Vincenzo, nato a Martina Franca il 25/12/1981, avverso l'ordinanza del 14/12/2023 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 31 ottobre 2023, avente ad oggetto il profitto del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis cod.pen.. Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione inviata alla cancelleria di questa Corte, il ricorrente, a mezzo del difensore, ha ritualmente rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata revocata la misura cautelare emessa nei suoi confronti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
d) cod.proc.pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari , .-Anna Puzzellis DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE3 MA