Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17365/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal, holding revocation requests against preventive measures require appeal, not cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17365/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione dismissed the applicants' cassation appeal regarding the revocation of a preventive measure. The applicants argued for the revocation of special surveillance and property confiscation orders, claiming legal violations. The court ruled that such appeals against revocation decisions must be filed as appeals to the Court of Appeal, not as cassation petitions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 nn. 1) e 2) e 3 I. n. 1423/1956, 2-ter, comma 3, I. n. 575/1965 e 19, comma 1, I. n. 152/1975; Impugnazioni contro provvedimenti di revoca o modifica di decreti applicativi di misure di prevenzione sono esperibili solo con appello, non con ricorso per cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive measures revocation requests special surveillance appellate jurisdiction cassation procedure revoca del trasferimento patrimoniale confisca dei beni rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 nn. 1) e 2) e 3 I. n. 1423/1956
2-ter, comma 3, I. n. 575/1965
1423/1956, 2-ter, comma 3, I. n. 575/1965 e 19, comma 1, I.
19, comma 1, I. n. 152/1975
575/1965 e 19, comma 1, I. n. 152/1975 è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione (Sez.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
In conformità a quanto disposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificate le impugnazioni come appelli, deve procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 37311 del 9/06/2015, Galetti
152/1975 è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 37311 del 9/06/2015, Galetti, Rv.
Sez. 1, ord. n. 8530 del 21/01/2021, Aliffi
264618 - 10 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata; Sez. 1, ord. n. 8530 del 21/01/2021, Aliffi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPANELLA ATTILIO nato a TERAMO il 23/09/1946 CAPITANI ELENA nata a TERAMO il 19/04/1951 CAMPANELLA ITALO nato a TERAMO il 17/07/1972 CAMPANELLA CATIUSCIA nata a ATRI il 18/07/1976 CAMPANELLA FIORELLA nato a TERAMO il 05/01/1971 CAMPANELLA AMALIA nata a TERAMO il 05/03/1978 MAIORANI CESARE nato a TERAMO il 31/07/1964 PROSPERI ADAMO nato il 19/12/1971 avverso il decreto del 22/02/2024 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto del 13/05/2004, il Tribunale di Teramo applicava a Campanella Italo, Campanella Attilio e Capitani Elena la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e, per la durata di anni due senza obbligo di soggiorno, nei confronti di Campanella Fiorella, Campanella Catiuscia, Rinolfi Barbara, Campanella Davide e Campanella Amalia, disponendo altresì la confisca dei beni immobili meglio indicati nel provvedimento.

2. Con decreto del 22/02/2023, il Tribunale di Teramo ha rigettato l'istanza di revoca della confisca degli immobili di cui al suddetto provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale e reale.

3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, Campanella Italo, Campanella Attilio, Capitani lElena, Campanella Fiorella, Campanella Catiuscia, Campanella Amalia, Maiorani Cesare e Prosperi Adamo, deducendo, sotto plurimi profili, violazione di legge e difetto di motivazione e sostenendo la sussistenza dei presupposti per addivenire alla revoca della disposta misura di prevenzione.

4. Tanto premesso, rileva il Collegio che le impugnazioni proposte debbono essere qualificate come appelli. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende aderire, avverso il provvedimento che abbia deciso sull'istanza di revoca o di modifica del decreto applicativo di una misura di prevenzione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 nn.

1) e 2) e 3 I. n. 1423/1956, 2-ter, comma 3, I. n. 575/1965 e 19, comma 1, I. n. 152/1975 è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 37311 del 9/06/2015, Galetti, Rv. 264618 - 10 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata; Sez. 1, ord. n. 8530 del 21/01/2021, Aliffi, Rv. 280559 - 01).

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificate le impugnazioni come appelli, deve procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificate le impugnazioni come appelli, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore co